Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7431 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7431 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso l’ordinanza con cui in data 6.5.2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., commesso fino al febbraio 2009, e il reato di cui all’art. 575 cod. pen., commesso il 4.4.2008;
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base del fatto che in cognizione si Ł accertato che l’omicidio era stato deciso per motivi contingenti, nient’affatto pertinenti con l’attività della RAGIONE_SOCIALE cui aderiva NOME, e cioŁ per ragioni di gelosia e di ‘rispetto’, che non potevano essere preventivate al momento dell’adesione del condannato all’associazione, a maggior ragione perchØ il soggetto ucciso da NOME era persona diversa da quella che si era stabilito di eliminare;
Dato atto che il ricorso censura che non sia stato considerato che l’omicidio Ł avvenuto comunque ad opera del RAGIONE_SOCIALE e che solo per motivi contingenti gli esecutori avevano poi colpito anche il fratello della vittima designata;
Considerato, tuttavia, che, anche a tenere presente questa prospettazione, il ricorso non spiega affatto perchØ si dovrebbe ritenere che NOME, aderendo precedentemente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (nel quale, peraltro, egli aveva mansioni di addetto allo spaccio di sostanze stupefacenti), avesse già previsto e voluto un omicidio estemporaneo per motivi di gelosia;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso Ł manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
– Relatore –
Ord. n. sez. 17632/2025
CC – 04/12/2025
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME