Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1068 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1068 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di assise di appello di Napoli sentita la Procuratrice generale, nella persona della Sostituta NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, nella persona del AVV_NOTAIO processuale AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli, inves dell’impugnazione avverso la decisione della Corte di assise di Napoli in ordine al solo diniego riconoscimento della continuazione tra le condotte oggetto della sentenza del Giudice per l indagini preliminari di Napoli e quelle giudicate con l’indicata sentenza, ha confermato pronuncia di primo grado.
La Corte di appello, a fondamento del mancato riconoscimento del vincolo, ha premesso quanto di seguito evidenziato.
La sentenza del 5 giugno 2009 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli ha avut ad oggetto le seguenti imputazioni:
art. 110 cod. pen., artt. 10, 12 legge n. 497 del 1974, art. 7 legge n. 203 del 19 commessi in Caserta 19 settembre 2000;
art. 416-bis cod. pen., commesso in provincia di Caserta fino al 2005;
artt. 110, 81 cpv. cod. pen., artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, art. 7 legge n. 23 1991, commessi in provincia di Caserta fino al 21 settembre 2000;
artt. 110, 81 cpv. cod. pen., art. 629, comma secondo, 628, comma terzo, n. 1, 3 cod. pen., art. 7 legge n. 230 del 1991, commessi in Caserta fino a settembre 2000;
la sentenza del 19 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli confermata dalla Corte di assise di appello di Napoli del 20 marzo 2025, ha avuto ad oggetto l’imputazione di omicidio volontario, commesso in Castelvolturno il 15 ottobre 1999, aggravato, tra l’altro, dalla circostanza della premeditazione, dall’essersi avvalso il soggetto agente dell condizioni previste all’art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare l’associazione di st mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE“.
La Corte di assise di appello, sul rilievo che non può ravvisarsi il vincolo continuazione tra reato associativo e reati fine, nel caso in cui, pur rientrando i predett nell’ambito dell’attività dell’organizzazione criminale e risultando finalizzati al suo rafforza non vi sia prova che essi fossero programmati ab origine, ha ritenuto ostativo il fatto che, nella specie, tali condotte criminose risultassero scaturite da circostanze contingenti e non prevedi al momento dell’iniziale adesione al sodalizio.
Ha interposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difens sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione o alla e applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen.; sotto altro profilo, deduce il difetto, in parte qua, della motivazione ex art. 125 cod. proc. pen.
Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra l’omicid volontario commesso il 15 ottobre 1999, circostanziato, per quanto di rilievo, da premeditazione e giudicato con sentenza del 19 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del marzo 2025, e le condotte di reato – tra cui l’associazione a delinquere di cui all’art. 416-bi pen. ed i reati-fine – già ritenuti avvinti nella continuazione con la sentenza del 5 giugno del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata, per quanto di interesse, d sentenza del 2 settembre 2010 della Corte di appello Napoli.
Nel richiamare i principi affermati in tema di continuazione dalla giurisprudenza legittimità, il ricorrente adduce la configurabilità del medesimo disegno criminoso, essendo trattato di una pluralità di condotte in vista di un’unica finalità, posto che, secondo i
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della consolidata giurisprudenza, tale vincolo può essere riconosciuto anche a fronte di u programma delineato nelle sole linee essenziali.
Sotto altro profilo, ventila la contraddittorietà dell’affermazione circa l’estempora dell’azione omicidiaria, posta a fondamento dalla Corte distrettuale del diniego di riconoscimen dell’istituto di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen., rispetto alla riconosciuta sussis dell’aggravante della premeditazione. In altre parole, sarebbe insanabile il contrasto logico ritenere che l’omicidio sia stato estemporaneo, e quindi non riconducibile ad un preconizzat disegno criminoso, e, al contempo, ravvisare la circostanza aggravante della premeditazione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata.
La Procuratrice generale, nella persona della Sostituta NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
1.1. L’unico motivo di censura riguarda il diniego della continuazione, ravvisata tr delitto associativo e i reati scopo giudicati con sentenza emessa il 5 giugno 2009 dal Giudice p le indagini preliminari di Napoli, ma negata con riguardo al delitto di omicidio aggrava separatamente giudicato.
Le censure mosse alla pronuncia del 20 marzo 2025 della Corte di assise di appello di Napoli, nella parte in cui esclude che tutti i delitti oggetto delle due decisioni possano rit avvinti dalla continuazione, non colgono nel segno.
1.2. Come evidenzia la Corte territoriale con motivazione logica, esauriente e scevra da contraddizioni, non ricorrono elementi per ritenere, come pretende la difesa, che la caus dell’omicidio fosse individuabile nella strategia criminale adottata dai vertici dell’organizza criminale, al fine di un puntuale controllo del territorio e di un rafforzamento del v associativo.
Invero, se l’episodio nel quale si è concretizzato l’omicidio, avvenuto nell’ottobre del 19 ha tratto origine dall’opportunità di infliggere una definitiva punizione – dato che si evinc sentenza pag. 6) dalle dichiarazioni dello stesso NOME COGNOME e da quelle di NOME COGNOME – a NOME COGNOMECOGNOME responsabile di “infedeltà delinquenziale”, tradottasi nell’avere intrapre attività illecite con un diverso RAGIONE_SOCIALE criminale, non emerge, ad avviso della Corte territorial la decisione di eliminare l’infedele fosse stata concepita e fosse prevedibile, neppure nelle sue linee essenziali, al momento dell’affiliazione al sodalizio.
1.3. E ciò, è tanto più chiaro, come sottolinea il giudice distrettuale, ove si rifl fatto che non poteva certo prevedersi che quel determinato soggetto, affiliato o comunque
organico al RAGIONE_SOCIALE, avrebbe potuto compiere la scelta, rivelatasi per lui fatale, di intrapre affari criminali con altre organizzazioni: a riprova, depongono le dichiarazioni dello st COGNOME, il quale aveva dichiarato di essere stato avvisato della necessità di commettere quel crimine, solamente qualche minuto prima dell’agguato.
Correttamente, la Corte distrettuale non ha ritenuto possibile sostenere che la punizion del sodale infedele fosse ontologicamente compresa nell’adesione alla associazione criminale, ed è pervenuta a tale conclusione sulla base di una valutazione logica e immune da vizi, alla luc della considerazione che, ove si ragionasse nei termini evocati dalla difesa, finirebbe per ess attratto nell’istituto della continuazione ogni reato-fine commesso dall’associato, a prescind dall’accertamento della effettiva delineazione dello stesso al momento dell’adesione al sodalizi
La pronuncia è infine esente dalle lamentate incongruenze motivazionali, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione nell’essere stata esclusa la continuazione, a cagion dell’estemporaneità dell’azione omicidiaria, ed essere stata ravvisata la circostanza aggravant della premeditazione in riferimento al delitto di omicidio volontario.
Secondo la giurisprudenza, «In tema di omicidio, ai fini della configurabil dell’aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l’insorgen del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, all dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente riflettere l’agente sulla grave decisione adottata e a consentire l’attivazione di motivi inib quelli a delinquere (Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep. 2025, N., Rv. 287472-01: fattispeci relativa ad agente che aveva teso alla vittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza della risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immu da vizi il riconoscimento dell’aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circa quarant minuti tra l’insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione).
2.1. A fronte di quanto premesso, appare irrilevante che i due collaboranti abbiano parlato dell’omicidio come frutto di una decisione assunta a stretto giro, posto che la Corte distrettuale ha confermato, con statuizione non contestata, la sussistenza della premeditazione, sul riliev che, ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante, è sufficiente sia decorso un l temporale, anche contenuto, tra l’insorgenza del proposito criminale e la sua attuazione, di talché, anche sotto tale profilo, la decisione è incensurabile.
In definitiva, è opportuno affermare che, in caso di omicidio volontario, la sussiste della circostanza aggravante della premeditazione non comporta la conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione tra lo stesso, il delitto associativo ed i reati-fine, non e evincibile l’unicità del disegno criminoso, ove non sia raggiunta la prova di una ideazione, embrionale, dell’omicidio fin dal momento dell’adesione del soggetto agente all’organizzazione criminale.
Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 dicembre 2025.