Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31816 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il 01/07/2001
avverso l’ordinanza del 24/02/2025 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Padova in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze definitive (n. 640/2020 del 9 marzo 2020, del Tribunale di Padova; n. 1581/2020 del 19 novembre 2020, del Tribunale di Padova; n. 1500/2021 del 17 giugno 2021, del Tribunale di Padova; n. 1190/2024 del 13 maggio 2024, del Tribunale di Padova, rispettivamente indicate ai nn. 1), 2), 3) e 5), secondo la numerazione riportata nell ‘ elenco di cui alla seconda pagina del ricorso per cassazione), emesse nei confronti di NOME COGNOME per i delitti di cui all’art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
nonché ricettazione, rideterminando la pena in quella complessiva di anni 1 mesi 10 e giorni 15 di reclusione, oltre ad euro 3100 di multa.
Ricorre il Pubblico ministero presso il Tribunale di Padova denunciando erronea applicazione di legge penale in quanto il Giudice dell’esecuzione , già investito della medesima questione, nel procedimento n. 275/2023 SIGE, avente ad oggetto quattro sentenze, aveva negato la continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub n. 1, 2 e 3 comprese anche nella nuova istanza, riconoscendo la continuazione solo tra i reati di cui alle sentenze sub n. 2 (n. 1581/2020 del 19 novembre 2020, del Tribunale di Padova) e 4 (n. 1251/2022 del 12 maggio 2022, del Tribunale di Padova) e, dunque, escludendo il vincolo per i reati oggetto delle sentenze sub n. 1 e 3.
Osserva il ricorrente che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 5 (n. 1190/2024 del 13 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2024), il condannato ha proposto una – inammissibile – richiesta di riconoscimento della continuazione, anche per le sentenze di cui ai n. 1, 2 e 3, quindi, proponendo un’istanza identica a quella già respinta; di qui la preclusione di ogni esame della nuova richiesta di continuazione al quale il giudice dell ‘ esecuzione non avrebbe dovuto accedere.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha generalmente ritenuto che la pronuncia del Giudice dell’esecuzione di parziale rigetto della richiesta di applicazione della continuazione precluda la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato già escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 10320 del 6/10/2022, dep. 2023, Rv. 284242 – 01; Sez. 1, n. 36337 del 16/3/2016, Rv. 268562 – 01).
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 -01; Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841 – 01), in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte
in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. È stata, infatti, considerata ammissibile una nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal Giudice dell’esecuzione, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell’istanza.
Invero, ai fini dell ‘ operatività della preclusione di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la sopravvenienza del passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza può essere effettivamente intesa come un dato di novità, dal quale sia possibile ricavare, in astratto, elementi di valutazione dell’unicità del disegno criminoso tra il reato oggetto dell’ultima pronuncia stessa e quelli già oggetto di un precedente provvedimento reso in sede di esecuzione sull’applicazione della continuazione.
Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso di specie, la nuova istanza del condannato, come già evidenziato nella parte illustrativa del ricorso, ha sottoposto all’esame del giudice dell’esecuzione un ulteriore reato che aveva formato oggetto di una sentenza, non devoluta con la prima istanza di applicazione della continuazione e, come tale, rimasta estranea al perimetro della prima decisione. Sicché, legittimamente, il giudice dell’esecuzione, a fronte del già avvenuto parziale riconoscimento della continuazione per i reati giudicati le sentenze di cui ai nn. 2 e 4 dell ‘ elenco riportato nell ‘ impugnazione, ha valutato se la disciplina della continuazione fosse o meno estendibile anche al nuovo reato di cui alla condanna riportata al n. 5 dei motivi di impugnazione, esaminando la nuova istanza formulata.
Al rigetto del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271650) trattandosi di parte pubblica.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME