Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1236 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il 07/12/1980
avverso l’ordinanza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
letta la memoria scritta con cui i difensori del ricorrente, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 aprile 2023 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 30.4.2015, irrevocabile dal 28.3.2017 (nell’ambito dell’operazione c.d. All Inside), con la quale il COGNOME era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e condannato alla pena di anni 14 di reclusione;
2) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6.5.2016, irrevocabile dal 29.11.2017 (nell’ambito dell’operazione c.d. Califfo), con la quale il COGNOME era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e condannato alla pena di anni 10 di reclusione.
L’istanza era dichiarata inammissibile in quanto meramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza della stessa Corte di appello 5 aprile 2022.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la precedente ordinanza del 5 aprile 2022 aveva deciso non una istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze, ma una istanza di applicazione della disciplina del ne bis in idem con riferimento alle medesime pronunce.
Inoltre, non sono corretti i riferimenti contenuti nella ordinanza impugnata alla diversità di compagine tra le due associazioni, che la giurisprudenza di legittimità non ritiene rilevante ai fini della esistenza o meno della volizione unitaria, mentre è errata la individuazione di uno iato temporale tra il primo ed il secondo reato, atteso che tra l’uno e l’altro non c’è in realtà soluzione di continuità.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria scritta i difensori del ricorrente, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che la precedente ordinanza della Corte d’appello del 5 giugno 2022 non aveva deciso una istanza di continuazione, ma una istanza di ne bis in idem.
L’ordinanza era stata poi impugnata mediante ricorso per cassazione, che è stato deciso con la sentenza Sez 1, n. 49735 del 30/11/2022, Pesce, n.m., che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La vicenda processuale relativa alla possibilità di ritenere l’esistenza del ne bis in idem tra i reati oggetto delle sentenze indicate nella istanza è, pertanto, esaurita, ma ciò non comporta la esistenza di una preclusione a presentare una istanza di continuazione tra gli stessi reati.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 15 novembre 2023
Il consigliere estensore
COGNOMEIl presidente