Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FORMIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 21 dicembre 2023, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME con la sentenza n. 1152/2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in anni undici di reclusione, previa esclusione della recidiva, e riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati di cui alle sentenze di condanna n. 624/2016 e 175/2016, rideterminando la pena in anni quindici di reclusione.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso tramite il difensore COGNOME NOME lamentando vizio di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc.pen.
Lamentava il ricorrente, in particolare, il parziale rigetto della richiesta, ritenendo che anche i reati – fine, di cui alle sentenze 1152/2009 e 1162/2013 dovessero essere posti in continuazione con i reati associativi già ritenuti dal GE unificati nel medesimo disegno criminoso.
Ribadiva come detti reati dovessero essere ritenuti collegati ai reati associativi in quanto finalizzati a rafforzare il sodalizio criminoso e a difendere gli interessi della consorteria, in una sorta di accettazione anticipata alla commissione di ogni genere di azione volta a tutelare l’associazione, ciò sia con riferimento al delitto di tentato omicidio, sia al delitto di detenzione e porto di arma comune da sparo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il provvedimento impugNOME rigettava parzialmente l’istanza, rilevando come, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sul punto, per la determinazione dei reati fine deve aversi riguardo al momento in cui il partecipe si sia determiNOME a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determiNOME a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzioNOMErio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984).( Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023)
Rilevava in particolare, con motivazione diffusa, come il tentato omicidio di COGNOME discendesse da un fatto del tutto contingente e imprevedibile, derivante dal fatto che la vittima aveva iniziato a svolgere attività di spaccio per conto proprio in concorrenza con il sodalizio criminoso e dunque non era ipotizzabile la spedizione punitiva avvenuta nel 2012 al momento dell’ingresso dello COGNOME nel sodalizio, avvenuto nel 2011.
Analogamente, quanto all’episodio di cui alla condanna 1162/2013 in materia di armi, il GE rilevava come non emergesse alcun elemento che lo ricollegasse agli interessi del clan COGNOME.
Secondo il ricorrente ciò che il GE avrebbe dovuto valutare al fine di accogliere l’istanza non è « l’identificazione specifica fin dall’adesione alla consorteria della vittima, o anche l’effettiva immediata individuazione della condotta omicidiaria da parte del clan, quanto piuttosto l’accettazione, da parte del ricorrente, della possibilità di commettere reati violenti in adesione ai più ampi propositi criminali del clan»
Tale rilievo difensivo non è corretto laddove sostituisce all’ideazione del reato fine, quanto meno nei suoi tratti complessivi, la accettazione del rischio di commettere una pluralità di reati violenti, che certamente non esprime l’in sé della ideazione criminosa unitaria, ma potrebbe divenire il viatico per ricomprendere qualunque tipo di reato, anche estemporaneamente progettato e realizzato, all’interno del grande ombrello della continuazione con il reato di associazione per delinquere.
L’unitarietà ideativa è essenziale perché è l’elemento psicologico che riduce il disvalore della condotta complessiva, proprio in ragione dell’identità della progettazione criminosa; laddove si perda tale riferimento e lo si sostituisca con una generica accettazione del rischio di commettere un numero imprecisato di reati, aspetto che attiene alla condotta associativa in sé, viene meno anche la ragione del trattamento sanzioNOMErio più mite, poiché si perde l’identità ideativa e finalistica.
Il provvedimento impugNOME, con una motivazione esaustiva e priva di contraddizioni, ha affermato come non vi sia prova alcuna che i reati in oggetto fossero stati progettati, quanto meno nei loro tratti salienti, fin dall’iniz dell’ingresso di COGNOME nella associazione criminosa, anzi proprio per la natura stessa dei reati emergono oggettività di segno contrario.
2. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità; all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024