Continuazione tra Reati: Quando il Legame è Impossibile
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del diritto penale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più violazioni della legge in esecuzione di un unico piano. Ma cosa succede quando i reati in questione hanno nature psicologiche opposte, come un delitto intenzionale e uno colposo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 46314/2023) chiarisce in modo definitivo questo punto, stabilendo un principio netto e invalicabile.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata per il reato di evasione (art. 385 c.p.), un reato che richiede necessariamente l’intenzione di sottrarsi a una misura restrittiva della libertà personale. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo il riconoscimento del vincolo della continuazione con un altro grave reato addebitato all’imputata: l’omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). L’obiettivo era ottenere una pena complessiva più favorevole, unificando i due episodi sotto un unico ‘disegno criminoso’.
La Corte d’Appello aveva già respinto questa richiesta, e la questione è quindi approdata al vaglio dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Continuazione tra Reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ritenuto la tesi difensiva infondata e meramente riproduttiva di argomenti già correttamente respinti. Secondo i giudici, non è possibile, per legge, applicare la continuazione tra reati quando uno di essi è doloso (intenzionale) e l’altro è colposo (non intenzionale).
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa dell’istituto della continuazione. Il suo fondamento è l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero un piano unitario e deliberato che lega le diverse condotte illecite. Questo ‘disegno’ è un elemento psicologico che appartiene esclusivamente alla sfera del dolo. Richiede una programmazione e una volontà che sono, per definizione, assenti nei reati colposi.
Nel reato colposo, come l’omicidio stradale, l’evento (la morte di una persona) non è voluto dall’agente, ma si verifica per negligenza, imprudenza o violazione di norme. È logicamente e giuridicamente impossibile che un evento non voluto faccia parte di un piano criminoso preordinato.
La Corte ha specificato che:
1. L’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) e non può sussistere nei reati colposi.
2. La natura complessa del reato di omicidio stradale, che può includere condotte volontarie (come l’alta velocità) e altre involontarie, non ne modifica la classificazione fondamentale come reato colposo. L’evento finale, ovvero la morte, resta non voluto.
Per queste ragioni, il principio che vieta la continuazione tra reati dolosi e colposi è stato pienamente confermato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale e consolidato: la continuazione tra reati è un istituto applicabile solo a reati omogenei dal punto di vista dell’elemento soggettivo doloso. Non può esserci un ponte giuridico tra una condotta pianificata e un evento accidentale, sebbene penalmente rilevante. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: chi commette un reato intenzionale (es. evasione) e, in un contesto diverso, un reato colposo (es. un incidente stradale mortale), non potrà beneficiare di un trattamento sanzionatorio unificato e più mite. I due reati verranno giudicati e puniti in modo completamente autonomo, riflettendo la loro diversa natura psicologica e il diverso grado di colpevolezza.
È possibile applicare la continuazione tra un reato doloso, come l’evasione, e un reato colposo, come l’omicidio stradale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi (intenzionali) e reati colposi (non intenzionali).
Perché la continuazione non si applica tra reati di natura psicologica diversa?
Perché il presupposto della continuazione è l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’, che è un elemento psicologico basato sulla volontà e la pianificazione (dolo). Questo elemento non può esistere in un reato colposo, dove l’evento dannoso non è voluto.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione che si limita a riproporre motivi già respinti correttamente nei gradi precedenti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46314 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di di cui all’art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legitti meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi c argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente il diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui all cod. pen. in quanto «L’istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e r quanto l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto” (tra le tante, Se 10/07/2018, dep. 2019 Rho, Rv. 274663); che priva di pregio risulta la prospetta complessa del reato colposo di cui agli artt. 589-bis e 589-ter, cod. peli., visto c di ulteriori condotte precedenti o successive al delitto (siano volontarie o meno) non a mutare la natura colposa del reato e, pertanto, il principio di diritto sopra espre rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023