Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17505 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Ragusa il 23/03/1992
avverso l’ordinanza emessa il 20/01/2025 dal Tribunale di Ragusa lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 20 gennaio 2025 il Tribunale di Ragusa, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti A e C della decisione censurata, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità dei comportamenti criminosi e l’ampiezza dell’arco temporale nel quale gli stessi si erano concretizzati, compreso tra il 4 novembre 2016 e il 29 ottobre 2019.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza.
Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 81, secondo comma, cod. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale di Ragusa, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo della continuazione invocato da COGNOME, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni presupposte, che erano connotate da omogeneità tipologica – riguardando tali fattispecie il reato di evasione -, sulla quale si imponeva un giudizio analitico non riscontrabile nel caso in
esame.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di Scatà, perchØ in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al ‘favor rei’» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi che ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione invocata da NOME COGNOME per i reati di cui ai punti A e C del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., le modalità esecutive eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si erano concretizzate.
Si consideri, in proposito, che le condotte illecite di cui si assumeva l’unicità del disegno criminoso, riguardavano i reati di evasione, commessi da Scatà in contesti esecutivi oggettivamente eterogenei e connotate da estemporaneità comportamentale, che, peraltro, Ł tipica delle fattispecie di cui si controverte, non potendosi ipotizzare, salvo casi rari, difficilmente riscontrabili, che l’imputato si prefiguri una violazione seriale delle prescrizioni impostegli in sede di applicazione di un regime restrittivo. Tali connotazioni rendono, ex se, irrilevante l’arco temporale, compreso tra il 4 novembre 2016 e il 29 ottobre 2019, nel quale le evasioni sono state commesse, impropriamente valutato nell’ordinanza censurata.
Le connotazioni di estemporaneità comportamentale proprie dei reati di evasione di cui ai capi A e C, dunque, rendono inapplicabile il regime invocato, alla luce della giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Non può, per altro verso, non rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di NOME COGNOME, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, cit.).
Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME