Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38298 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI O
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’urico ‘nativo impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità ir quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di meri 😮 e, ladd pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi ir mat di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittin ità ineccepibilmente osservato che in disparte ~l’omogeneità delle viol zion , osta al riconoscimento dell’istituto, con rilievo decisivo, il lasso di tempo nten or i fatti (più di un anno), la diversità delle loro modalità esecutive, l’as circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumaziqne cl al prim reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall art secondo comma, cod. pen., anche quello successivo *
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendi probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a que la, n manifestamente illogica, del giudice di merito.
Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stat aprez alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, pu in concr rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la contini4izior maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E tale ca di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, liMitaridosi contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Resta / dunque / solo da aggiungere che il ricorso è nella sosanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto, corretti e logici provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifi( o
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Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese ili . oces;3uali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione delli i ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dellii Cas delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna’114i ricorrente al pa spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell ammende. arn , nto delle Ci ;sa delle
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.