Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38291 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38291 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO CASA NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato, a Latina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Segnatamente – a fronte della richiesta di unificazione, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., dei fatti di detenzione di armi, commessi il 14 settembre 2020 giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 gennaio 2024, irrevocabile l’11 giugno 2024, e di quelli di sequestro di persona e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessi il 23 ottobre 2019, giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma in data 23 gennaio 2024, irrevocabile il 14 gennaio 2025 – ha osservato, a ragione della propria decisione, che: i) i reati, eterogenei tra loro, erano stati commessi a distanza di quasi un anno l’uno dall’altro; ii) altrettanto differenti erano le modalità di commissione (i fatti di cui alla seconda sentenza erano stati commessi in concorso con altri soggetti); iii) la tesi dell’istante, secondo la quale l’arma utilizzata per il sequestro di persona commesso nel 2019 era proprio una di quelle trovate nella sua disponibilità nel 2020, non aveva trovato alcun appiglio obiettivo, poichØ non era stato possibile accertare marca e calibro dell’arma utilizzata nel sequestro di persona.
Avverso l’ordinanza propone ricorso XXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che denuncia piø vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle indicate sentenze.
In primo luogo, lamenta lo scarso rilievo attribuito alla condizione di tossicomania del condannato, pur se documentata e nonostante l’attestazione dei medici del Serd che hanno posto in collegamento la «scelta di vita delinquenziale» (p. 2 del ricorso) con la dipendenza dalle sostanze stupefacenti, sorta fin dall’età adolescenziale. Ciò consentirebbe – secondo il ricorrente – di superare lo scarto temporale, non particolarmente ampio, tra i reati
separatamente giudicati.
Inoltre, deduce la contraddittorietà della motivazione del Giudice dell’esecuzione che nello stesso provvedimento – dapprima esclude recisamente che l’arma impiegata nel sequestro di persona sia una di quelle rinvenute nella sua disponibilità e oggetto del separato procedimento penale, salvo poi ad ammettere che nel procedimento penale riguardante il sequestro di persona non si era stato possibile identificare l’arma impiegata. Precisa, in proposito, il ricorrente che ciò che s’intendeva evidenziare nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione «non era tanto il dato dell’identità dell’arma utilizzata nei reati separatamente giudicati», quanto il rilievo da attribuirsi al fatto che «entrambi i reati erano caratterizzati dalla presenza di armi, circostanza che ne determina l’omogeneità» (p. 4 del ricorso).
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 18 settembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso denuncia censure infondate.
Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, per riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto e la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).
Ciò premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che non era possibile un’unificazione, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., dei reati siccome eterogenei, commessi a distanza temporale rilevante (oltre undici mesi) e con un diverso modus operandi, poichØ solo in uno degli episodi giudicati il reato era stato commesso in concorso di piø persone.
Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537).
La Corte di appello non ha per nulla trascurato la tesi dell’istante, secondo cui l’arma
utilizzata nel sequestro di persona poteva essere una di quelle in seguito ritrovate nella sua disponibilità, ma l’ha ritenuta fondata su una mera congettura e non su dati obiettivi, anche alla stregua della circostanza incontestata che, nel giudizio di merito riguardante il sequestro di persona, non si era pervenuti all’identificazione della tipologia e del calibro dell’arma pur utilizzata.
Il ricorrente, con l’odierna impugnazione, non svolge alcuna specifica deduzione sul punto e, anzi, lungi dall’insistere sulla tesi originaria dell’identità delle armi, sposta l’attenzione sull’asserita omessa valorizzazione, da parte del Giudice dell’esecuzione, del fatto che si tratta di reati «commessi con armi»; deduzione affatto generica, alla cui stregua deve reputarsi corretta la conclusione del provvedimento impugnato secondo cui i reati, caratterizzati da spinte criminose occasionali, dovessero essere ascritti a una generica tendenza a delinquere, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, allorquando fa riferimento, a p. 2 dell’atto di ricorso, alla «scelta di vita delinquenziale».
NØ vale lamentare – come ha fatto il ricorrente – l’omessa valutazione dello status di tossicodipendenza del condannato.
Ricordato, invero, che tale stato, come previsto specificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve essere valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, COGNOME, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 241005), osserva il Collegio che, nel caso di specie, le deduzioni svolte sul punto, nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione come nel ricorso, sono del tutto aspecifiche.
Viene, allora, in rilievo il principio – che qui si condivide e riafferma – secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, nØ emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 01).
Legittimamente, dunque, il Giudice dell’esecuzione, a fronte di una generica allegazione di condizione tossicomanica non ha riservato a essa alcuna considerazione, motivando il rigetto della domanda sulla base degli altri elementi, effettivamente rilevanti ai fini della decisione, acquisiti in atti e indicati nella motivazione del proprio provvedimento. E tanto in conformità di lezione giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche nel procedimento di esecuzione, secondo la quale una richiesta difensiva che appaia improponibile sia per genericità, sia per manifesta infondatezza non vincola il giudice a motivarne il rifiuto (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261423; Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, COGNOME, Rv. 213114 Sez. 5, n. 7728 del 17/05/1993, COGNOME, Rv. 194868); e, neppure, ad attivare i poteri istruttori, anche d’ufficio, previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poichØ imposto dalla legge.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 07/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.