Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9722 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 12 ottobre 2023 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze di condanna.
La Corte di appello ha ritenuto che non fosse possibile ritenere la sussistenza di una programmazione unitaria e originaria di tutti i reati, per la notevole distanza temporale tra loro, essendo stati commessi nell’arco di circa nove anni, per la diversità di persone offese, per la palese occasionalità di due di essi, trattandosi di furti commessi approfittando della distrazione della vittima. Pertanto, nonostante la omogeneità di alcuni di essi, trattandosi di furti, tutti i reati apparivano essere frutto solo di un programma delinquenziale generico, ovvero di una tendenza a commettere reati contro il patrimonio, e non di una ideazione unitaria e originaria.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e la mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
La Corte di appello ha omesso di valutare che l’istanza di continuazione era stata avanzata con riferimento anche solo ad alcune delle condanne indicate. Non ha, pertanto, rilevato che tra i reati di furto commessi in Trieste il il 28/02/2015 e il 20/04/2015 sussiste con evidenza la richiesta continuazione, trattandosi di furti commessi con contiguità spazio-temporale e con modalità identiche, cioè approfittando della temporanea assenza delle vittime per sottrarre denaro, in un caso dalla cassa del bar e nell’altro caso dalle borse custodite nello spogliatoio di un locale pubblico. L’ordinanza ha escluso la continuazione tra tali reati con una motivazione erronea, affermando cioè che il ricorrente ha approfittato della distrazione delle vittime, che non poteva essere da lui prevista, mentre tale distrazione è un elemento intrinseco del reato di furto, che non deve essere previsto ab origine, in quanto il ladro attende il momento di minore attenzione della vittima per mettere in atto il suo piano.
La Corte di appello si è limitata a valutare la distanza temporale tra tutti i reati giudicati con le sentenza indicate, senza esaminare la sussistenza degli ulteriori indici significativi della unitarietà di disegno criminoso, che avrebbero
portato a riconoscere la continuazione tra i reati sopra indicati, e quelli giudicati con le sentenze emesse in data 08/07/2019 e 04/05/2021.
Il ricorso è manifestamente infondato nonché generico, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza,con riferimento a tutti i reati, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). La valutazione della insussistenza della continuazione per la distanza temporale tra i vari reati costituisce una motivazione sufficiente, per respingere la quale il ricorrente non ha fornito alcun elemento, diverso e ulteriore, che possa dimostrare l’asserita unicità del disegno criminoso.
Anche con riferimento ai due delitti di furto indicati dal ricorrente, il Tribunale ha valutato la possibilità di riconoscere solo tra loro la sussistenza della continuazione, e l’ha esclusa con motivazione logica e adeguata. Ha, infatti, ritenuto insufficiente la mera somiglianza delle loro modalità esecutive perché queste, costituite dall’approfittamento di un momento di distrazione delle vittime, sono dimostrative della estemporaneità della decisione di impossessarsi dei loro beni, che contrasta con l’ipotesi di una loro programmazione. Tale motivazione è corretta, in quanto la mera decisione di procurarsi un profitto sottraendo dei beni quando si verifichi una situazione favorevole non costituisce una programmazione dei reati poi realmente commessi, ma solo l’attuazione di una scelta di vita delinquenziale. Manca, infatti, una ideazione unitaria delle varie condotte, con la predeterminazione almeno generica dei tempi e dei luoghi in cui operare.
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente