Continuazione tra Reati: Quando un Piano Unico Fa la Differenza
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta un importante strumento di favore per l’imputato, permettendo di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi confini di questo beneficio, negandolo in un caso che vedeva coinvolti reati molto diversi tra loro, come un tentato omicidio e una violazione della normativa sugli stupefacenti.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato con sentenze definitive per due distinti reati, presentava un’istanza al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Roma. La richiesta era volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati, sostenendo che entrambi i delitti fossero parte di un unico progetto criminale. I reati in questione erano un tentato omicidio e una violazione del Testo Unico sugli stupefacenti, commessi in un arco temporale di circa cinque mesi, tra giugno e novembre 2018. Il GIP rigettava la richiesta, spingendo l’interessato a ricorrere per Cassazione.
La Decisione della Corte sulla Continuazione tra Reati Eterogenei
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice di primo grado. I Supremi Giudici hanno sottolineato come i presupposti per applicare la continuazione non fossero assolutamente presenti nel caso di specie. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa del concetto di “medesimo disegno criminoso”, che non può essere confuso con una generica inclinazione a delinquere.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su alcuni pilastri argomentativi chiari e distinti.
Eterogeneità dei Reati e Assenza di Preordinazione
Il primo punto cruciale è l’assoluta diversità dei crimini commessi. Secondo la Corte, un tentato omicidio e un reato in materia di droga sono talmente eterogenei, sia nella natura che nelle modalità esecutive, da rendere improbabile che possano discendere da una programmazione unitaria e originaria. Manca, in altre parole, quell’omogeneità che fa da spia di un unico piano criminoso. L’ampiezza dell’arco temporale in cui i fatti si sono svolti, circa cinque mesi, è stato un ulteriore elemento che ha convinto i giudici dell’assenza di una progettazione comune e antecedente.
Distinzione tra “Programma di Vita” e “Disegno Criminoso”
Questo è il passaggio giuridicamente più rilevante. La Cassazione ha chiarito che la reiterazione di condotte illecite non equivale a un “medesimo disegno criminoso”. Un conto è avere un “programma di vita improntato al crimine”, ovvero una generale tendenza a delinquere, un altro è aver pianificato a priori la commissione di specifici reati come parte di un unico progetto. L’ordinamento giuridico già sanziona la tendenza a delinquere con altri istituti, come la recidiva, l’abitualità o la professionalità nel reato, che comportano un inasprimento della pena. La continuazione tra reati, invece, è un istituto di favore (favor rei) che richiede una prova concreta di un’unica ideazione originaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: per beneficiare della continuazione tra reati, non basta commettere più illeciti in un determinato periodo. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che tutti i crimini erano stati programmati fin dall’inizio come tappe di un unico piano. La diversità dei reati e una distanza temporale significativa tra di essi sono forti indizi contrari. Questa pronuncia serve da monito: la tendenza a delinquere viene punita più severamente, mentre il beneficio della continuazione è riservato solo a casi specifici in cui emerge chiaramente un’unica volontà criminosa iniziale.
Quando si può applicare la continuazione tra reati?
La continuazione tra reati si può applicare solo quando si dimostra che più reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero un piano unitario e preordinato fin dall’origine.
Due reati molto diversi, come un tentato omicidio e uno spaccio, possono essere considerati in continuazione?
Secondo la Corte, è molto difficile. L’eterogeneità dei delitti e le diverse modalità di esecuzione, unite a un significativo lasso di tempo, sono elementi che tendono a escludere la presenza di un unico disegno criminoso.
Avere uno “stile di vita criminale” è sufficiente per ottenere il riconoscimento della continuazione?
No. La Corte ha specificato che una generica inclinazione a delinquere o un “programma di vita improntato al crimine” non è la stessa cosa di un medesimo disegno criminoso. La tendenza a delinquere è sanzionata da altri istituti, come la recidiva, che aggravano la pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20278 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 18 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugNOME.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell’eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da NOME COGNOME – un tentato omicidio e una violazione del Testo Unico sugli stupefacenti – e dell’ampiezza dell’arco temporale in cui tali reati erano stati commessi, compreso tra il 7 giugno 2018 e il 5 novembre 2018, che impedivano di ritenere dimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Sangedolce, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto – della continuazione, preordiNOME al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notar°, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere . dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ,Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.