Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21553 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/04/2025
R.G.N. 5637/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 29/03/1993 avverso l’ordinanza del 17/10/2024 della Corte d’appello di Bari
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con sei sentenze.
1.1. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le citate sentenze, relative ai reati di furto, rapina, riciclaggio, false dichiarazioni ed evasione consumati tra il 17 dicembre 2013 e il 8 febbraio 2016, ponendo in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici dai quali poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi, anche in ragione della distanza temporale tra i fatti.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della coincidenza temporale di alcuni episodi (riciclaggio ed evasione, commessi e accertati il 8 febbraio 2016), della analoga tipologia di larga
parte dei reati (tutti di tipo predatorio) e della vicinanza temporale tra i fatti di riciclaggio (8 febbraio 2016), false dichiarazioni (23 gennaio 2015), evasione (8 febbraio 2016) e furto (9 ottobre 2015).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
¨ bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ciò premesso, deve essere rilevato che le critiche mosse dal ricorrente non sono idonee a superare la motivazione del provvedimento impugnato che, dopo avere ricordato i reati e le sentenze oggetto dell’istanza, ha sottolineato che le condotte sono semmai espressive della tendenza a delinquere, ciò in ragione della distanza temporale tra i reati e della natura predatoria e, comunque, occasionale delle condotte.
3.1. La segnalata prossimità temporale tra alcune condotte (evasione e riciclaggio), come ha esattamente rilevato il provvedimento impugnato, non Ł idonea a dimostrare la preventiva ideazione dei reati, soprattutto ove si consideri che si tratta di comportamenti estemporanei, come risulta pure per il reato di false dichiarazioni, per i quali l’unicità del disegno criminoso Ł soltanto predicata dal ricorrente.
3.2. I restanti reati (furti e rapine), come il ricorso non contesta specificamente, sono stati commessi a distanza di molti mesi l’uno dall’altro e, essendo caratterizzati dalla natura predatoria delle condotte, non sono stati logicamente ritenuti espressivi di alcuna preventiva ideazione.
Il ricorso si limita a non convenire con tale congrua motivazione.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME