Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di rapina impropria commesso a Prato il 28/10/2016 e il reato di rapina propria commesso a Roma in data 11/11/2017, giudicati con due diverse sentenze di condanna.
Secondo il giudice, l’istante ha prospettato la continuazione tra i vari reati sostenendo la limitata distanza temporale e la omogeneità dei titoli di reato, mentre tra loro esiste un significativo scarto temporale, la diversità dei luoghi di consumazione, e anche la non piena omogeneità; le loro modalità esecutive sono state, infatti, molto diverse, ed essi sono stati commessi in concorso con altri complici, diversi nelle due occasioni. Tali reati, pertanto, dimostrano non l’attuazione di un programma unitario originario ma, piuttosto, una certa abitualità criminosa e uno stile di vita delinquenziale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione della legge penale e la mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Il ricorrente sottolinea che tra i reati sussistono gli indicatori individuati dall giurisprudenza di legittimità, che consentono il riconoscimento della continuazione, in quanto, diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, la distanza temporale di soli tredici mesi non costituisce una netta cesura temporale. Inoltre la finalità dei reati è la medesima, cioè il reperire denaro stante la propria situazione di indigenza, le modalità esecutive delle due rapine sono state molto simili, e la diversità dei complici è irrilevante, in quanto l’istanza è stata proposta solo dal ricorrente.
L’istituto della continuazione non richiede che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, ma è sufficiente una deliberazione iniziale di una serie di condotte delineate in vista di un unico fine. Quanto all’onere di allegazione degli elementi a sostegno dell’affermazione della unicità del disegno criminoso, la Corte di cassazione ha precisato che non si tratta di uno specifico dovere a carico dell’istante, bensì di un interesse di quest’ultimo, per cui la mancata allegazione non può essere valorizzata in senso negativo all’accoglimento dell’istanza.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte. In particolare, ha logicamente dedotto l’assenza di una programmazione unitaria dei delitti dalla non omogeneità delle loro modalità esecutive, dall’assenza di una contiguità spazio-temporale, essendo le condotte molto distanti tra loro nel tempo e nello spazio, dalla presenza di complici sempre diversi. Ha inoltre sottolineato che, oltre a tali elementi che contrastano con l’ipotesi della unicità di disegno criminoso, non emergono elementi che consentano, invece, di ipotizzare che le due diverse rapine sono state progettate e programmate insieme ab origine.
Il ricorrente contesta questa motivazione in modo generico, opponendo alla valutazione del Tribunale la propria, diversa opinione circa la sussistenza dei predetti indici, in particolare ritenendo la distanza di tredici mesi insufficiente per parlare di una netta cesura temporale. Egli non fornisce, poi, alcun ulteriore elemento unificante e, limitandosi a sostenere che tale indicazione non costituisce un suo onere ma, al più, un suo interesse, non contesta neppure l’affermazione del giudice secondo cui, oltre agli elementi da lui esaminati, che a suo parere non sono indicativi di una unicità di disegno criminoso, non ne sono emersi altri di segno contrario, ovvero che consentano di ipotizzare che, al momento della commissione della prima rapina, il ricorrente avesse programmato anche la consumazione dell’ulteriore reato, benché a distanza di tempo, in altro luogo, con altri complici e con diverse modalità.
La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente né contraddittoria, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nell determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente