Continuazione tra Reati: Quando la Distanza Temporale Spezza il Legame
La continuazione tra reati, disciplinata dall’articolo 81 del codice penale, è un istituto che permette di unificare sotto un’unica pena più violazioni di legge, a condizione che siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma cosa accade quando tra un reato e l’altro intercorre un lungo periodo di tempo? La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17416 del 2024 offre un chiaro spunto di riflessione, negando l’applicazione di tale beneficio proprio per l’assenza di un piano unitario dimostrabile.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per una serie di reati, presentava ricorso avverso l’ordinanza di un Tribunale che aveva rigettato la sua richiesta di applicare la disciplina della continuazione tra reati. Il primo dei delitti contestati, un riciclaggio, risaliva al 2012, mentre gli altri erano stati commessi in epoca successiva. L’istante sosteneva che tutti i reati fossero parte di un unico progetto criminoso, meritando così un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che mancassero gli elementi essenziali per poter riconoscere un unico disegno criminoso. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: Assenza del Disegno Criminoso e la Continuazione tra Reati
Il cuore della motivazione risiede nell’analisi dei presupposti per l’applicazione della continuazione tra reati. La Corte ha ribadito un principio consolidato: non è sufficiente che i reati siano simili o commessi dalla stessa persona; è necessario dimostrare che, sin dal momento della consumazione del primo reato, il colpevole avesse già programmato, almeno nelle linee generali, anche la commissione dei successivi.
Nel caso specifico, due fattori sono stati ritenuti decisivi per escludere tale programmazione unitaria:
1. La notevole distanza temporale: Il lungo lasso di tempo intercorso tra il primo reato del 2012 e gli altri ha reso implausibile l’ipotesi che questi ultimi fossero già stati pianificati all’inizio. Un intervallo così ampio suggerisce, al contrario, che le decisioni di delinquere siano maturate in momenti diversi.
2. La solo parziale omogeneità dei reati: La Corte ha osservato che i reati non erano del tutto omogenei, un altro indizio che porta a considerarli come frutto di “autonome risoluzioni criminose” e non come tappe di un unico percorso criminale.
La Cassazione ha inoltre qualificato le censure del ricorrente come generiche e volte a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame riafferma con forza che la continuazione tra reati non è un beneficio automatico. Chi la invoca ha l’onere di fornire elementi concreti a sostegno dell’esistenza di un disegno criminoso unitario e preordinato. La distanza temporale e la natura eterogenea dei delitti costituiscono solidi argomenti contrari, che il giudice di merito può legittimamente porre a fondamento del proprio rigetto. Questa pronuncia serve da monito: la semplice serialità criminale non equivale a un unico disegno criminoso, e le scelte di delinquere maturate nel tempo vengono considerate come espressione di una “pervicace volontà criminale” non meritevole di istituti di favore.
Quando può essere negata la continuazione tra reati?
Può essere negata quando mancano prove concrete che dimostrino l’esistenza di un unico disegno criminoso, ovvero un piano unitario concepito prima della commissione del primo reato. La decisione si basa sull’analisi di tutti gli elementi del caso.
Quali elementi sono decisivi per escludere il disegno criminoso unico?
Secondo la Corte, elementi decisivi sono la notevole distanza temporale tra i reati e la loro solo parziale omogeneità. Questi fattori indicano che i reati sono probabilmente il risultato di decisioni criminali autonome e separate nel tempo, piuttosto che l’attuazione di un singolo piano.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CHIETI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugNOME, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere ch NOME COGNOME, sin dalla consumazione del primo reato (riciclaggio del 2012), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi e della solo parziale omogeneità degli stessi. In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.