Continuazione tra reati: la Cassazione ribadisce i rigorosi criteri
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un meccanismo fondamentale del nostro ordinamento penale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più violazioni della legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e richiede una rigorosa verifica di specifici indicatori. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di una prova concreta e non meramente presunta di un piano unitario, soprattutto di fronte a crimini eterogenei e commessi in un arco temporale molto esteso.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con ben otto sentenze diverse per una serie di reati, aveva richiesto alla Corte di Appello, in sede di esecuzione, di applicare l’istituto della continuazione. L’obiettivo era unificare le pene inflitte sotto il vincolo di un unico disegno criminoso, ottenendo così una pena complessiva inferiore alla somma aritmetica delle singole condanne.
La Corte di Appello aveva respinto la richiesta, motivando la decisione sulla base di due elementi principali: la non omogeneità dei reati commessi e l’enorme arco temporale in cui erano stati perpetrati, pari a quasi vent’anni. Secondo i giudici di merito, questi fattori escludevano la possibilità di ricondurre tutte le condotte a un’unica programmazione iniziale.
I motivi del ricorso e la decisione sulla continuazione tra reati
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte di Appello aveva errato nel non considerare la possibilità di una continuazione almeno tra alcuni dei reati, in particolare quelli legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990). Si sosteneva che la semplice diversità dei reati (non omogeneità) non fosse di per sé un ostacolo insormontabile, potendo le diverse condotte essere unificate da un unico scopo prefissato dall’autore.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno evidenziato la correttezza della decisione impugnata, sottolineando non solo la non omogeneità dei crimini, ma anche la forte distanza temporale tra di essi (ben nove anni tra le due violazioni in materia di stupefacenti citate). Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico laddove si limitava ad affermare l’esistenza di un’unicità di scopo senza indicare quale fosse e da quali elementi concreti potesse essere desunta.
I criteri rigorosi per il riconoscimento della continuazione
La Corte ha colto l’occasione per richiamare un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 28659/2017). Per riconoscere la continuazione tra reati, sia in fase di cognizione che di esecuzione, è necessaria un’approfondita verifica basata su indicatori concreti. Non è sufficiente la presenza di uno o due di questi elementi, ma serve una valutazione complessiva che dimostri in modo inequivocabile la pre-programmazione dei delitti successivi al momento della commissione del primo.
Gli indicatori chiave sono:
* L’omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* La contiguità spazio-temporale.
* Le singole causali e le modalità della condotta.
* La sistematicità e le abitudini di vita programmate.
L’elemento cruciale è la prova che i reati successivi non siano frutto di una determinazione estemporanea, ma fossero già stati pianificati, almeno nelle loro linee essenziali, fin dall’inizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sull’assoluta necessità di concretezza nella valutazione del disegno criminoso. L’istituto della continuazione non può essere concesso sulla base di mere affermazioni generiche o presunzioni. Nel caso di specie, l’enorme lasso temporale (quasi vent’anni) e la diversità delle condotte criminali rendevano oggettivamente difficile, se non impossibile, ipotizzare un piano unitario concepito all’origine. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento specifico capace di superare questi dati oggettivi e di dimostrare che tutti i reati, pur così distanti e diversi, discendessero da una programmazione iniziale. La Corte ha quindi ritenuto che i reati successivi fossero, più verosimilmente, il risultato di decisioni prese di volta in volta (determinazione estemporanea) e non l’attuazione di un piano prestabilito.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: per ottenere il beneficio della continuazione, l’onere della prova a carico del richiedente è significativo. Non basta allegare un generico ‘scopo’ comune, ma è indispensabile fornire elementi fattuali concreti che dimostrino come i vari reati fossero tappe di un unico percorso criminoso deliberato sin dal principio. In assenza di tali prove, indicatori come la grande distanza temporale e l’eterogeneità dei reati diventano ostacoli insuperabili al riconoscimento del beneficio.
Quando si può chiedere la continuazione tra reati?
Si può chiedere quando si ritiene che più reati, anche giudicati con sentenze diverse, siano stati commessi in esecuzione di un medesimo piano criminoso ideato prima della commissione del primo reato.
La diversità dei reati commessi esclude automaticamente la continuazione?
No, la diversità (o non omogeneità) dei reati non esclude di per sé la continuazione. Tuttavia, essa, specialmente se unita a una notevole distanza temporale tra i fatti, rende molto più difficile dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso e richiede prove più forti di un piano unitario.
Cosa serve per dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso?
Secondo la Corte, sono necessari indicatori concreti come la somiglianza delle violazioni, la vicinanza nel tempo e nello spazio, le modalità simili della condotta e, soprattutto, la prova che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN IDIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 22 dicembre 2023, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con otto sentenze (due delle quali già riunite dal giudice della cognizione), perché, ad eccezione di quelli di cui alle due sentenze già riunite, trattasi di reati non omogenei, commessi in un arco temporale di quasi venti anni, e con modalità diverse tra loro;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione omesso di valutare la sussistenza della continuazione anche solo tra alcuni dei reati indicati, in particolare quelli di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e di cui all’art. 74 d.P.R. n 309/1990, e per avere negato la stessa sok) riferendosi alla non omogeneità dei reati, che invece non esclude, di per sé, il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, potendo i reati essere unificati dall’unicità dello scopo prefissato dall’autore;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente escluso la continuazione anche per la forte distanza temporale tra i vari reati, oltre che per la loro non omogeneità, distanza temporale che ammonta a ben nove anni tra le due violazioni al d.P.R. n. 309/1990 citate nel ricorso, e ritenuto che esso sia inammissibile per genericità laddove afferma la riconoscibilità di un unico disegno criminoso anche solo sulla base di una unicità di scopo, senza indicare quale sarebbe, nel presente caso, tale unicità di scopo, e da quali elementi essa dovrebbe essere dedotta;
ritenuto che debba ribadirsi il principio, stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente