Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 02/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati per i quali NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 6 ottobre 2020 per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Francavilla Fontana il giorno 18 marzo 2019; 2) sentenza della Corte di appello di Lecce, pronunciata il 20 dicembre 2023, per violazioni degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 629 cod. pen., commessi in Francavilla Fontana il 30 dicembre 2021 ed il 25 giugno 2022.
Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito, nonché il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica per avere escluso la dedotta continuazione in ragione del diverso tipo di stupefacenti oggetto dei reati delle due sentenze sopra indicate e per avere ritenuto mancante la prova che le cessioni di droga, da parte del ricorrente, alla vittima della estorsione fossero anteriori all’arresto del COGNOME avvenuto nel marzo del 2019, senza tenere conto di quanto indicato nella sentenza sub 2) a conferma della sussistenza di un unico disegno criminoso posto alla base di tutte le violazioni di legge.
Inoltre, NOME COGNOME evidenzia che i reati di cui alla sentenza n.2 sono stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione tra di loro, a conferma che l’estorsione (ritenuta il reato più grave) era legata alla cessione di sostanza stupefacente da un unico scopo finalistico.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
2.1. L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). ,
Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici – ha escluso l’identità del disegno criminoso rispetto ai reati accertati con le due sentenze sopra indicate, avendo dato rilievo alla distanza temporale intercorsa tra di essi, al diverso tipo di stupefacenti oggetto delle due pronunce ed alla natura contingente della estorsione non potendo l’odierno ricorrente prevedere, già al momento del primo reato, che anni dopo la vittima della estorsione non avrebbe pagato lo stupefacente oggetto della cessione.
3.1. Deve aggiungersi, poi, che l’ordinanza impugnata ha coerentemente escluso la rilevanza della dedotta circostanza secondo cui l’estorto avrebbe acquistato stupefacente dal COGNOME anche in epoca precedente al marzo del 2019, atteso che la stessa vittima aveva riferito dell’ acquisto di cocaina, mentre la sentenza sub 1) riguarda la detenzione e la cessione di sostanze diverse (hashish e marijuana).
3.2. Pertanto, il logico argomentare del giudice dell’esecuzione non viene scalfito dalle censure (peraltro, in gran parte rivalutative) mosse con l’impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2025.