Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1450 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1450 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in Serbia il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 14/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la domanda proposta nell’interesse di NOME COGNOME e diretta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali la stessa è st riconosciuta colpevole con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Cuneo pronunciata il giorno 22 ottobre 2013; 2) sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pronunciata il giorno 25 febbraio 2014; 3) sentenza del Tribunale di Roma pronunciata il giorno 29 agosto 2014.
La richiesta in oggetto veniva rigettata in quanto il giudice dell’esecuzione escludeva che i reati commessi dalla condannata (furti e tentati furti aggravati) fossero espressione del medesimo disegno criminoso.
Avverso la citata ordinanza la condannata, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p suo annullamento.
La ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato poiché il giudice dell’esecuzione ha omesso di rilevare che i reati erano tutti della stessa specie ed erano stati commessi in un breve arco temporale, di talché vi era la dimostrazione della unità del disegno criminoso posto alla loro base, quanto meno con riferimento ai reati accertati con le prime due sentenze.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini
dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
2.1. L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).
Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici – ha escluso l’identità del disegno criminoso rispetto ai reati accertati con le sentenze sopra indicate, avendo dato rilievo alla distanza temporale (di vari mesi) intercorsa tra di essi, ai diversi luoghi in cui le violazioni di legge erano sta
commessi e che alcuni di essi erano stati consumati dall’odierna ricorrente da sola ed altri in concorso con altri soggetti.
3.1. In tale contesto i reati commessi sono stati ritenuti dal Tribunale di Busto Arsizio, in modo non contraddittorio, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole, quindi, dell’applicazione di istituti di favore nemmeno parzialmente.
3.2. Pertanto, il logico argomentare del giudice dell’esecuzione non viene scalfito dalle censure (peraltro, in gran parte rivalutative) mosse con l’impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2026.