Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di AVV_NOTAIO, in data 10 aprile 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con distinte sentenze, commessi tra il 2010 e il 2017, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la non omogeneità dei reati e delle condotte esecutive e la loro distanza temporale, essendo la prima condanna relativa al delitto di detenzione di arma da fuoco commesso nel 2010, la seconda relativa ad una attività di spaccio compiuta su base familiare tra il 2015 e il 2016, e la terza relativa alla partecipazione ad un’associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commessa dal 2014 al 2017, nel cui ambito egli aveva di nuovo commesso, nel 2016, il delitto di detenzione di armi da fuoco;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione, limitatamente ai reati in materia di stupefacenti di cui alle sentenze n. 2) e 3) dell’ordinanza, non avendo i giudici correttamente valutato la concatenazione dei reati in essi giudicati, essendo quelli di cessione di marijuana commessi tra il 2015 e il 2016, giudicati con la sentenza n. 2), dei meri reati-fine dell’associazione giudicata con la sentenza n. 3);
vista la memoria depositata dal ricorrente, con la quale ribadisce i motivi del ricorso, ricostruendo i fatti posti alla base delle due sentenze sopra indicate;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha applicato correttamente il principio stabilito da questa Corte, tra le altre con la sentenza Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430, citata nell’ordinanza stessa, secondo cui «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio», ritenendo, con motivazione logica e non contraddittoria, non provato che sin dal 2014, nell’aderire all’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, egl abbia programmato, oltre ai reati-fine giudicati nella medesima sentenza, anche la diversa condotta, consistita nell’iniziare, oltre un anno dopo, una diversa attività di spaccio di droghe leggere, compiuta da una compagine strettamente familiare e nel limitato ambito del circolo gestito dagli stessi COGNOME;
ritenuto che l’ordinanza impugnata abbia, con motivazione logica e non contraddittoria, escluso la sussistenza dell’unicità di disegno criminoso qu l’unico elemento apparentemente unificante è l’omogeneità di alcuni dei re giudicati con le diverse sentenze, commessi però a distanza di molti mesi, modalità diverse, con complici diversi e con diversa finalità, così da rendere plausibile una originaria programmazione unitaria, a partire dalla commission del primo di detti reati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce d sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza d elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versar colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di u somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il P(esiderite