Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alle seguenti sentenze:
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24/10/2014 (passata in giudicato il 23/05/2014), relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Milano il 17/12/2013;
sentenza del Tribunale di Milano in data 19/09/2014 (passata in giudicato il 18/10/2014), relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Milano il 27/08/2014;
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano in data 28/10/2011 (passata in giudicato il 21/11/2011), relativa al reato di evasione commesso in Milano il 19/10/2014;
sentenza del Tribunale di Milano del 14/10/2020 (passata in giudicato il 07/11/2020), relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Milano il 03/07/2020;
sentenza del Tribunale di Milano del 02/03/2023 (passata in giudicato il 17/05/2023), relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Milano il 10/02/2023.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando – in modo particolare – la inadeguata considerazione dell’esser state tutte le condotte originate dalla necessità di procurarsi denaro, al fine di alimentare la propria dipendenza da droghe.
La doglianza posta e fondamento dell’impugnazione risulta inammissibile, in quanto incentrata su una mera critica versata in punto di fatto, lamentando essa come l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall’esame delle condotte delittuose realizzate. Detta censura, altresì, appare meramente riproduttiva di profili di doglianza che, nel provvedimento impugNOME, risultano già congruamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dal Giudice dell’esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia il lunghissimo lasso di
tempo nel quale si sono snodati i fatti e, inoltre, la eterogeneità del reato d evasione rispetto alle ulteriori condotte accertate. Il Giudice dell’esecuzione, quindi, ha ritenuto tali reati frutto di separate volizioni, nonché mera espressione di una generale propensione alla particolare forma di delinquenza, da parte del condanNOME. La motivazione adottata dal Tribunale di Milano, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.