Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3535 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, l’ordinanza impugnata e la memoria difensiva depositat in data 21 novembre 2023.
Rilevato che in data 14 novembre 2023 il difensore ha richiesto l trattazione orale e che detta istanza non può essere accolta trattandosi d camerale non partecipato ex lege.
Ritenuto che le censure poste nell’unico motivo dal ricorrente NOME COGNOME a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare d ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamen di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestament infondate o generiche.
2.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in mate di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all’ 81, secondo comma cod. pen, tra ì reati oggetto della richiesta, con rilievo deci il lasso di tempo intercorso tra i fatti (due anni) e l’assenza di circ sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali, anche di quelli successivi. Tale non può, i essere considerata l’omogeneità tra uno dei reati accertati dalla sentenza su la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa nel marzo dell’an 2019ed i reati fine dell’associazione finalizzata al narcotraffico di cui alla se sub 1) poiché il sodalizio, secondo l’accertamento del giudice della cognizione rimasto operativo fino al marzo 2017 mentre COGNOME era stato arrestato nel lug dello stesso anno. E’, quindi, pìù plausibile che le violazioni, anziché ad una un deliberazione criminosa protrattasi per più anni, siano riconducibili ad auton risoluzioni.
1.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quell non manifestamente illogica, del giudice di merito, attribuendo rilevanza decis alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME, tuttavia, da so assenza di riscontri, non sono idonee a superare l’accertamento del giudice de cognizione sulla perduranza del vincolo associativo.
1.3. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anch assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici
provvedimento impugNOME, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.