Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata.
Ri/evatO, anzitutto, che la memoria è stata tardivamente depositata oltre il termine di quindici giorni prima della odierna udienza;
Ritenuto, poi, che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con riliev decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del reato di cui alla sentenza n.3, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivo, tenuto conto della notevole distanza temporale intercorsa tra di essi (di vari anni), del differente contesto criminale in cui essi erano maturati atteso che i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) rientravano nell’ambito di una associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, della quale facevano parte soggetti differenti rispetto a quelli di cui alla sentenza sub 3) fatta eccezione per un unico concorrente. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.