Reato Continuato: Quando la Distanza Temporale Esclude il Disegno Unico
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta una figura giuridica di grande importanza nel diritto penale, consentendo di mitigare la pena per chi commette più violazioni della legge in esecuzione di un unico piano. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede la prova di un requisito fondamentale: il ‘medesimo disegno criminoso’. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo concetto, chiarendo come la notevole distanza temporale tra i crimini possa essere un elemento decisivo per escluderlo.
I Fatti del Caso: Tre Furti, Una Sola Richiesta
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato per tre distinti episodi di furto aggravato, commessi in date e luoghi diversi: il primo a settembre 2014, il secondo a dicembre 2014 e il terzo a dicembre 2015. L’imputato, tramite il suo difensore, ha richiesto al Tribunale l’applicazione dell’istituto della continuazione, sostenendo che i tre furti fossero parte di un unico progetto criminale.
Il Tribunale di merito ha respinto la richiesta, ritenendo che mancassero gli indici rivelatori di un’unica programmazione. Secondo i giudici, la distanza temporale tra le condotte (tre mesi tra i primi due episodi e oltre un anno per il terzo) e la diversità dei luoghi indicavano piuttosto che i reati fossero dettati da esigenze contingenti e non da un piano prestabilito. Si trattava, in altre parole, di una generica tendenza a delinquere.
L’Appello e la Tesi sulla Continuazione tra Reati
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La difesa ha argomentato che il riconoscimento della continuazione tra reati si sarebbe dovuto basare su altri elementi, quali:
* L’omogeneità dei reati, tutti contro il patrimonio.
* L’identità delle modalità esecutive.
* L’assenza di una dichiarazione formale di abitualità o professionalità nel reato, che avrebbe potuto indicare uno ‘stile di vita’ criminale piuttosto che un piano specifico.
Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente negato la continuazione senza considerare questi aspetti.
La Decisione della Cassazione: Distinguere il Piano dalla Tendenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando in toto la decisione del Tribunale. Gli Ermellini hanno sottolineato la differenza cruciale tra la continuazione, che presuppone una programmazione unitaria e originaria, e la mera inclinazione a commettere reati nel tempo.
Il punto centrale della decisione risiede nella valutazione della distanza temporale e spaziale. La Corte ha ritenuto ‘incredibile’ che, nel commettere il primo furto, il ricorrente avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, da compiersi a distanza di mesi e addirittura di oltre un anno. Tali elementi, secondo la Suprema Corte, non sono compatibili con l’unicità del disegno criminoso.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è logica e lineare. La Corte afferma che la lontananza nel tempo e nello spazio tra i vari reati è un elemento probatorio forte, che dimostra l’insussistenza di un’unica programmazione criminale. Questi fattori sono, al contrario, sintomatici di una generica propensione alla devianza, che si concretizza di volta in volta in base alle occasioni e alle opportunità esistenziali che si presentano.
In sostanza, commettere reati simili non significa automaticamente averli pianificati insieme. Il ‘medesimo disegno criminoso’ richiede una deliberazione iniziale che abbracci tutti gli episodi futuri. Quando i reati sono troppo distanti, la presunzione è che siano il frutto di decisioni separate e contingenti, non di un piano unitario.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per l’applicazione della continuazione tra reati: non basta la somiglianza dei crimini commessi, ma è necessaria la prova di un progetto unitario che li leghi fin dall’inizio. La distanza temporale e spaziale rappresenta un ostacolo quasi insormontabile a tale prova. Questa decisione serve da guida per distinguere tra un delinquente che agisce secondo un piano preciso e uno che semplicemente reitera condotte illecite per una tendenza personale, con conseguenze molto diverse sul piano sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando si può applicare l’istituto della continuazione tra reati?
Si può applicare solo quando più reati sono il risultato di un medesimo disegno criminoso, ovvero un piano unitario ideato, almeno nelle sue linee essenziali, prima della commissione del primo reato.
Una grande distanza di tempo tra un reato e l’altro impedisce di riconoscere la continuazione?
Sì, secondo questa ordinanza, una notevole distanza temporale tra i reati (nel caso specifico, tre mesi e oltre un anno) è un elemento che rende incredibile l’esistenza di un’unica programmazione iniziale, escludendo così la continuazione.
Commettere più volte lo stesso tipo di reato è sufficiente per ottenere il riconoscimento del reato continuato?
No, la semplice ripetizione di reati dello stesso tipo non è sufficiente. La Corte ha chiarito che ciò può indicare una mera ‘inclinazione a delinquere’ e non necessariamente un ‘medesimo disegno criminoso’, che è il requisito indispensabile per la continuazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42400 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 26 aprile 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a furti aggravati commessi in luoghi diversi in data 08/09/2014, in data 03/12/2014 e in data 16/12/2015, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la distanza temporale delle condotte e il loro essere palesemente dettate da esigenze contingenti, espressione, quindi, solo di una tendenza a delinquere dell’istante;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l’omogeneità dei reati, tutti commessi contro il patrimonio, l’identità delle modalità esecutive, e l’assenza di una dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, che sarebbe sintomatica di uno stile di vita improntato al crimine;
rilevato che con una memoria depositata in data 08/10/2024 il ricorrente chiede l’assegnazione del ricorso ad altra sezione, ribadendo i motivi di impugnazione ed affermando l’insussistenza delle ragioni della prospettata inammissibilità;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro, tanto da rendere incredibile che, nel commettere i primi reati di furto, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse a distanza di tre mesi e di oltre un anno, e in luoghi distanti tra loro;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo e nello spazio dei vari reati sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione
dell’istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
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