Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 20 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 416-bis cod.pen. e 56-629 cod.pen., giudicati con due diverse sentenze di condanna.
Secondo la Corte di appello, l’istante ha prospettato la continuazione tra detti reati affermando che la tentata estorsione, risalente al gennaio 2002, era stata commessa per agevolare il RAGIONE_SOCIALE, di cui egli è stato ritenuto partecipe, sin dagli anni ’90, dalla sentenza che lo ha condanNOME per il reato di associazione di stampo mafioso. Ha però ritenuto tale affermazione non fondata, e comunque non idonea a dimostrare una programmazione unitaria e originaria dei due reati, perché la sentenza di condanna per il reato associativo lo ha condanNOME soltanto per la sua partecipazione al RAGIONE_SOCIALE dal 2004 al 2016, e riporta solo fugacemente, nel corpo della motivazione, l’affermazione di alcuni collaboratori di giustizia, che lo avrebbero indicato come membro del RAGIONE_SOCIALE fin dagli anni ’90.
Il delitto di estorsione, quindi, è antecedente alla partecipazione dell’istante al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non può essere ritenuto estrinsecazione di un’attività da lui svolta all’interno di esso. Infatti nella sentenza di condanna per tale delitto non si indica la partecipazione dell’imputato ad uno specifico RAGIONE_SOCIALE, e l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203/1991 fu ritenuta sussistente solo per l’utilizzo de metodo mafioso. Inoltre da tale sentenza non emerge alcun elemento da cui dedurre che già nel 2002 l’istante fosse membro del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o avesse intenzione di entrare a farne parte. Pertanto non vi sono elementi da cui dedurre che la tentata estorsione costituisse l’attuazione del programma criminoso di detto RAGIONE_SOCIALE, o che, al momento della sua consumazione, l’istante avesse già programmato di entrare a far parte di esso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione della legge penale e la mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
L’ordinanza non tiene adeguato conto del fatto che la sentenza di condanna per il reato associativo riporta le dichiarazioni di molti collaboratori di giustiz
secondo cui egli era partecipe del RAGIONE_SOCIALE sin dagli anni ’90, e del fatto che la tentata estorsione è stata ritenuta commessa con metodo mafioso, in quanto egli l’aveva commessa assumendo di agire nell’interesse di un’associazione camorristica: è infatti incredibile che, nel 2002, un soggetto potesse commettere un reato così grave in totale autonomia. E’ notorio, poi, che la data di inizio dell’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, ritenuta dalla sentenza di condanna per il reato associativo, è stata stabilita solo in base alla data di inizio delle indagini.
Inoltre l’ordinanza non ha tenuto conto della sussistenza di molti indici rivelatori della unicità di disegno criminoso, come la omogeneità dei reati, in quanto entrambi contro il patrimonio, e la loro vicinanza spazio-temporale.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte di appello ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza, conformandosi al principio di questa Corte, secondo cui «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determiNOME a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430). Ha, infatti, dedotto logicamente l’assenza di una programmazione unitaria tra il delitto di tentata estorsione e quello di partecipazione ad un’associazione camorristica dalla distanza temporale tra loro, essendo stato il delitto associativo ritenuto sussistente solo a partire dal 2004, mentre la tentata estorsione sarebbe stata commessa nel 2002 e non emerge, dalla relativa sentenza di condanna, alcun collegamento, all’epoca, con tale RAGIONE_SOCIALE, né una programmazione del successivo ingresso in esso.
Il ricorrente contesta questa motivazione in modo generico, opponendo alla valutazione della Corte di appello la propria, diversa opinione circa la sussistenza del collegamento tra i due reati, che deriverebbe dalla sua partecipazione al RAGIONE_SOCIALE sin dagli anni ’90, dichiarata da alcuni collaboratori di giustizia, anche se mai accertata giudizialmente. La decisione della Corte di appello, però, si basa, correttamente, sulle condotte accertate dalle sentenze irrevocabili, non potendo il giudice dell’esecuzione rivalutare queste ultime nel merito, e ritenere sussistenti elementi di prova che non sono stati valutati come tali dal giudice della cognizione, né modificare l’esito dell’accertamento giudiziario.
La parte finale del ricorso, infine, è manifestamente infondata, in quanto il ricorrente fa riferimento alla mancata valutazione di indici quali la omogeneità dei reati e la loro vicinanza spazio-temporale, che sono palesemente non
sussistenti, essendo stata richiesta la continuazione solo tra due reati di natura del tutto diversa, e collocati ad una distanza temporale rilevante, pari ad oltre due anni.
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
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