Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19840 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Petilia Policastro il 14/09/1964
avverso l ‘
ordinanza del 21/06/2024 del Tribunale di Crotone
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Crotone, in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di NOME COGNOME con la quale si domandava l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati accertati con tre diverse condanne, intervenute rispettivamente il 31 gennaio 2013, il 26 settembre 2016 ed il 25 marzo 2021, per reati di cui all ‘ art. 7 legge n. 386 del 1990.
Considerato che il Tribunale ha rigettato la richiesta difensiva, evidenziando come, pur sussistendo un’omogeneità dei beni giuridici lesi, permangano rilevanti elementi di differenziazione tra le condotte, quali la diversità della persona offesa e del contesto in cui l ‘ agente ha operato, cui si aggiunge l’ampio arco temporale nel quale i diversi reati sono stati commessi.
Rilevato che il Tribunale di Crotone ha escluso la fondatezza della domanda
proposta da COGNOME segnalando come, in luogo di un disegno criminoso unitario, emerga piuttosto la sussistenza di un generico programma delinquenziale.
Reputato che i due motivi di ricorso proposti, a mezzo del difensore, Avv. T. COGNOME ( erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento ) sono inammissibili, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e costituiti da doglianze non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni su cui si fonda la decisione oggetto di ricorso.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso è, altresì, manifestamente infondato, in quanto inerente ad una asserita contraddittorietà ed illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, ove si evince piuttosto un percorso argomentativo coerente, non sindacabile in sede di legittimità.
Ritenuto , infatti, che il ricorrente si duole l ‘ errore in cui incorrerebbe il Giudice dell ‘ esecuzione nell ‘ indicare la distanza temporale tra i fatti come pari a tre anni, senza considerare che ciascuno di questi dista, dagli altri, circa un anno (n.d.r., ma comunque in un arco temporale compreso tra il novembre 2011 e aprile 2014), ma sul punto, il ricorso svolge argomenti in fatto per sostenere che la distanza spaziale e la diversità delle p.o. non rileverebbe, senza indicare, comunque, in cosa dovrebbe essere ravvisata l’identità del medesimo disegno criminoso posto a monte delle condotte che si sono susseguite nell ‘ ampio lasso di tempo descritto.
Considerato che deriva, da quanto sin qui accertato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025