Continuazione tra reati: quando un unico disegno criminoso non sussiste
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, consentendo una valutazione unitaria di più condotte illecite ai fini sanzionatori. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a requisiti precisi, primo fra tutti l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo concetto, specialmente in relazione a reati commessi in un contesto particolare come quello carcerario.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un detenuto che aveva richiesto il riconoscimento della continuazione tra due reati distinti, giudicati con sentenze diverse. Il primo reato consisteva in un’aggressione verso un altro detenuto, mentre il secondo, commesso a distanza di quindici giorni, era una condotta di resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi gli episodi si erano verificati all’interno della casa circondariale.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva respinto la richiesta, ritenendo che le due condotte fossero state dettate da esigenze contingenti e occasionali, prive quindi di quel nesso psicologico e programmatico che costituisce il ‘medesimo disegno criminoso’. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un evidente legame tra i due fatti, entrambi espressione di un atteggiamento di violenza e rifiuto delle regole carcerarie.
La Decisione della Corte e il concetto di continuazione tra reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione del giudice di merito era correttamente motivata. Il punto centrale della pronuncia risiede nella valutazione della eterogeneità dei reati e nell’impossibilità di ricondurli a un programma unitario.
La Corte ha sottolineato come sia ‘incredibile’ pensare che, nel momento in cui commetteva il primo reato (l’aggressione), l’individuo avesse già programmato, almeno nelle sue linee essenziali, la successiva condotta di resistenza a un pubblico ufficiale. Tali comportamenti, specialmente in un ambiente come il carcere, sono spesso il risultato di circostanze occasionali e imprevedibili, non di una pianificazione a priori.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri fondamentali.
Il primo riguarda la sostanza della continuazione tra reati. Per poterla applicare, non è sufficiente una generica inclinazione alla violenza o un’attitudine a non rispettare le regole. È necessario dimostrare l’esistenza di un’unica ideazione iniziale che abbracci tutti gli episodi delittuosi. Nel caso di specie, i reati erano troppo diversi per natura e separati nel tempo per poter essere considerati parte di un solo piano. L’aggressione a un altro detenuto e la resistenza a un agente sono fatti che, secondo la Corte, nascono da dinamiche e motivazioni distinte e contingenti.
Il secondo pilastro è di natura processuale. Il ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché, di fatto, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice dell’esecuzione. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Suprema Corte, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare il merito dei fatti. La motivazione del giudice precedente, pur se breve, è stata ritenuta sufficiente, logica e non contraddittoria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati, è indispensabile fornire prove concrete di un progetto criminoso unitario e predeterminato. Non basta invocare un generico ‘contesto’ o un’attitudine personale del reo. La decisione evidenzia la difficoltà di applicare tale istituto a reati di natura diversa, specialmente quando sono commessi in reazione a eventi estemporanei e non pianificati. Per la difesa, ciò significa che la richiesta di continuazione deve essere supportata da elementi specifici che dimostrino una programmazione anticipata, andando oltre la semplice successione temporale di eventi illeciti.
Quando si può applicare la continuazione tra reati?
La continuazione tra reati si può applicare solo quando più reati sono stati commessi in esecuzione di un ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero un piano unitario e preordinato che li lega psicologicamente, concepito prima della commissione del primo reato.
Perché la Corte ha ritenuto che in questo caso mancasse un medesimo disegno criminoso?
La Corte ha ritenuto che i reati di aggressione a un detenuto e di successiva resistenza a pubblico ufficiale, commessi a 15 giorni di distanza, fossero del tutto eterogenei. Ha giudicato ‘incredibile’ che il secondo reato fosse stato programmato insieme al primo, considerandoli piuttosto come condotte dettate da circostanze occasionali e imprevedibili del contesto carcerario.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile perché chiede una ‘diversa valutazione dei medesimi elementi’?
Significa che il ricorrente sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove per giungere a una conclusione diversa da quella del giudice precedente. Questo non è consentito, poiché la Cassazione è un giudice di legittimità, che valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non un giudice di merito che può rivedere i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42401 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania, in data 11 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 588 cod. pen., commessi nel luglio e nell’agosto 2011 all’interno della casa circondariale in cui era detenuto, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per il loro essere state le condotte palesemente dettate da esigenze contingenti;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancanza di motivazione, avendo il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l’evidente legame tra le due condotte, essendo entrambe caratterizzate dalla violenza e dal programmatico rifiuto di osservare le regole carcerarie, ed essendo derivata dal primo reato, consistito nell’aggredire un detenuto, la successiva disobbedienza agli ordini imposti dall’amministrazione penitenziaria;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata, pur nella sua brevità, ha sufficientemente motivato l’insussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino del tutto eterogenei, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato, consistito secondo il ricorrente nell’aggredire un altro detenuto, egli avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di resistenza a pubblico ufficiale, commessa a quindici giorni di distanza, trattandosi anche di condotte solitamente dettate da circostanze occasionali e imprevedibili;
ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell’esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euroTOUITTYÓ .c?1:3.:1…)z2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle GC) spese processuali e della somma di euro jIiiIIà in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente