Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18160 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME PietroCOGNOME nato a Cutro il 24 febbraio 1953 avverso l’ordinanza in data 16/08/2024 del Tribunale di Crotone; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sosti Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone, in funzione di Giudic dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, avanzata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 671 proc. pen., al fine del riconoscimento dell’istituto della continuazione in relazione seguenti sentenze:
Tribunale Crotone del 30 gennaio 2018, irrevocabile il 9 novembre 2019, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 216, comma 1, 2, 223 I. fall., relativa a condotte di sottr zione, distruzione, soppressione, con fina
pregiudizio verso creditori, di libri, scritture, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE impresa avente oggetto la vendita di abbigliamento esercitata presso varie sedi operative, situate a Bologna, Orzinuovi, Catanzaro, Castelfranco Veneto, Ferrara, Vibo Valentia, Lamezia Terme. Fatti commessi in Crotone, il 22 aprile 2014, data della sentenza dichiarativa di fallimento.
b) Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 2 dicembre 2020, irrevocabile il 30 marzo 2021, di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., di un anno, quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 216 I. fall., relativa a di sottrazione, distruzione, con finalità di arrecare a sé o ad altri ingiusto profi recare pregiudizio ai creditori, di registri IVA, registri vendite ed acquisti e comunqu scritture contabili obbligatorie dall’anno 2012, tenendo la contabilità in modo n corretto, così da renderla inattendibile, in qualità di legale rappresentante della Company, impresa avente oggetto produzione, assemblaggio, acquisto di articoli di abbigliamento. Fatti commessi in Crotone, il 9 novembre 2016, data della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il Giudice dell’esecuzione, pur prendendo atto dell’omogeneità delle violazioni, afferenti a fatti di bancarotta fraudolenta, ha rigettato l’istanza, alla luce del d «contesto logico e cronologico» di realizzazione delle condotte, precisando che le condotte riguardavano differenti società, operanti in momenti diversi, i cui rispettivi fallime collocavano a distanza di due anni l’uno dall’altro, dovendo così escludersi che condannato avesse, fin da principio, in animo di disattendere le previsioni di legge vol alla corretta gestione societaria, preordinando le inosservanze penalmente rilevanti.
Più specificamente, il Giudice, esaminati i periodi di attività del condanna nell’ambito dell’attività di gestione delle società e, di conseguenza, di commissione d reati, ha osservato che la sentenza sub a) aveva ad oggetto condotte dispiegatesi dal 2010 al 2014, mentre la sentenza di applicazione della pena sub b) riguardava condotte comprese nel periodo dal 2012 al 2016: in difetto di allegazioni a sostegno, non vi era elemento alcuno per ritenere che Acri avesse concepito un unico, pur embrionale, disegno criminoso, attuatosi nella realizzazione delle bancarotte, ma avesse invece mostrato una sistematicità e proclività al crimine, non suscettibili di essere ricondott continuazione.
Di conseguenza, ha rigettato l’istanza di cui all’art. 671 cod. proc. pen. e quel ad essa collegata, di applicazione della sospensione condizionale della pena.
Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione art 606 lett. b) co proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., alla luce d considerazione che il Giudice dell’esecuzione, pur avendo preso atto dell’omogeneità dei reati commessi, entrambi relativi alla gestione di due società, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che Acri aveva agito a distanza di tempo, osservando invece il ricorrente che, a ben vedere, la sentenza del 2020 riguarda condotte a decorrere dal 2012, ambito cronologico che si inserisce nel triennio comprensivo dei fatti giudica con la sentenza del 2018, durante il quale Acri aveva rivestito entrambe le cariche sociali relative ad imprese aventi ad oggetto il confezionamento e la vendita di abbigliamento, ciò che non lascerebbe dubbi circa lo scopo unitario.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione art 606 lett. e) cod proc. pen. per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, risultante dal test provvedimento impugnato.
L’ordinanza sarebbe viziata, nell’affermare che Acri avrebbe agito a distanza di tempo, nell’uno e nell’altro caso, risultando non logico e non adeguatamente sviluppato il percorso motivazionale, atteso che, considerando i rispettivi periodi relativi alla t delle scritture e dei libri sociali, il dato cronologico ritenuto ostativo alla ricon della continuazione, deporrebbe, in realtà, in favore della sua sussistenza.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
2.1. Resta fondamentale, in tema di continuazione e di riconoscimento in sede esecutiva, l’insegnamento impartito dal Massimo consesso di legittimità, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01, secondo il quale «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicato quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fi valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati ris
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comunque frutto di determinazione estemporanea.», dovendosi tenere conto che al giudice dell’esecuzione è demandato un giudizio, proprio della sede di cognizione, in ordine alla riconducibilità dei reati oggetto della istanza ad un comune disegno criminoso.
Con il sintagma medesimo disegno criminoso, si intende la rappresentazione, in capo al soggetto agente, della futura commissione dei reati, trattandosi dunque di elemento attinente alla sfera psicologica del soggetto e risalente a un momento precedente la commissione del primo fra i reati della serie considerata, alla luce del ratio dell’istituto, ravvisabile nella considerazione che l’esistenza di un unitario momen deliberativo di più reati giustifica un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La rappresentazione delle future condotte criminose non può tuttavia riguardare una scelta di vita, atta a tradursi nella reiterazione di determinate condotte criminose, una generale tendenza a porre in essere determinate violazioni criminose, atteso che la dedizione al delitto, il ricorso abituale ai proventi dell’attività delittuosa e la so inclinazione a commettere gravi delitti dolosi sono connotazioni soggettive del re suscettibili di essere valutate, per la sintomatica gravità soggettiva, ai sensi degli 102-108 cod. pen. e sono incompatibili con l’istituto della continuazione fra reati.
Va rammentato, d’altro canto, che la nozione di continuazione non può ridursi all’ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e occorrendo soltanto che l’agente sviluppi una programmazione e deliberazione iniziale circa una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine, alla luce di un progra anche generale, purché sia chiara la strumentalità dei delitti rispetto alla realizzazion un unico e fissato scopo.
Alla luce dei principi esposti, deve escludersi, nel caso di specie, la sussisten delle censurate violazione di legge e vizio motivazionale, lamentate dal ricorrente, avendo invero il giudice proceduto alla esclusione dell’identità di disegno criminoso in ossequ alle riportate coordinate ermeneutiche.
Il provvedimento risulta avere preso in considerazione tutti i profili – di ricorrente lamenta l’omessa valutazione – ovvero la sostanziale omogeneità dei reati commessi e la parziale sovrapposizione dei periodi nei quali sono state tenute le condotte di reato, ma, con motivazione logica, priva di contraddizioni e quindi non censurabile i questa sede, ha escluso, in difetto di allegazioni in tale senso, di potere affermare c Acri, quando aveva commesso i fatti di bancarotta documentale relativi alla Seven RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2010, avesse già maturato e si fosse così determinato di tenere analoghe condotte a distanza di due anni, con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato risulta immune delle censure mosse dal ricorrente. 5 -1
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3.1. Non sussiste la violazione di legge lamentata con il primo motivo di ricorso atteso che il provvedimento ha dato applicazione al dettato normativo richiamato e ai principi elaborati, cui si è fatta menzione, dalla giurisprudenza di legittimità.
Preso atto che tutte le condotte afferiscono a fatti di bancarotta fraudolenta, giudice ha osservato che la realizzazione delle medesime era avvenuta in un diverso contesto logico e cronologico, in quanto la prima decisione aveva riguardato le condotte commesse in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE società operante tra il nord e il sud Italia, come emerge dalle diverse sedi operative, situate a Bolog Orzinuovi, Catanzaro, Castelfranco Veneto, Ferrara, Vibo Valentia, Lamezia Terme, tenute a partire dall’anno 2010, mentre la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ha riguardato le condotte di bancarotta commesse altrove, in Crotone, ove è stato dichiarato il fallimento nell’anno 2016, in relazione ad un’altra società RAGIONE_SOCIALE di cui Acri è stato legale rappresentante.
è stato pertanto escluso, sulla base del dato cronologico, trattandosi di condott in un caso dispiegatesi a partire dal 2010, nell’altro, a partire dall’anno 2012, e di q spaziale, posto che la prima società possedeva sedi operative su tutto il territo nazionale, la seconda, invece, in Crotone soltanto, che, fin dal momento anteriore alla commissione del primo segmento di condotte, il condannato abbia concepito una unitaria deliberazione tesa ad un unitario, pur se embrionale, progetto criminale.
In tale prospettiva, non è fondato il rilievo difensivo teso ad evidenziare la parz sovrapposizione temporale tra i periodi interessati alle violazioni, posto che tale dato n risulta indicativo della esistenza di una decisione unitaria a monte delle trasgressioni assenza di indicazioni che corroborino l’esistenza di una deliberazione, pur embrionale, dalla quale siano scaturite le successive condotte.
3.2. Sotto il profilo motivazionale, in relazione al quale si appunta la censura di al secondo motivo di ricorso, l’ordinanza è stata correttamente ed esaustivamente motivata, per cui, anche sotto tale aspetto, il ricorso è infondato.
A fronte dell’assenza di elementi dai quali trarre la sussistenza della prova che, f dal momento iniziale delle condotte di bancarotta, Acri avesse maturato un progetto criminoso, successivamente sviluppatosi nell’assunzione della carica di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e nella irregolare tenuta delle scritture contabili, in modo da renderla inattendibile ed al fine di arrecare pregiudizio ai creditori o comunqu un ingiusto vantaggio per sé o per altri, il giudice, con motivazione incensurabile, escluso la sussistenza della continuazione, coerentemente ravvisando, in tale contesto, «una sistematicità e proclività al crimine di Acri, valorizzabile in termini negativi certo premiali».
3.3. Resta pertanto assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo a riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/03/2025