Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 24 gennaio 2024, con la quale latrèappe o di Messina rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.
Ritenuto che con l’unico motivo si formulano generiche censure, evocando principi e criteri valutativi generali, e si propone un’alternativa lettura degl elementi già compiutamente valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata nnotivazionz e ini GLYPH ne da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; GLYPH Ats; I:
che di abbenidi Messina ha specificamente motivato sull’assenza di indicatori dell’unicità del disegno criminoso;
che doveva quindi ritenersi indimostrata, alla luce della costante giurisprudenza, l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pres i ente