Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36588 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2024 del TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 20 aprile 2024, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 19.01.2001, irrevocabile in data 01.10.2002, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fino al febbraio 2024, in Napoli e altri luoghi;
sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 08.10.1993, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 19.07.1990, in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen. commesso nel giugno 1985;
sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 16.06.2004, irrevocabile il 13.04.2005, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, cod. pen., commesso a Napoli nel 1998;
4) sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 15.06.2017, irrevocabile in data 11.12.2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 644, 629, 628 cod. pen. commesso quello di cui all’art. 416-bis fino al 2010;
5) sentenza della Corte d’assise d’appello di Napoli in data 7.11.2005, irrevocabile il 29.01.2009, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 575, 112, 99, comma 4, cod. pen. commesso a Napoli dal 2.09.1984 al 3.09.1984.
Giudicando in sede di rinvio, in seguito all’annullamento, da parte di questa Corte, con sentenza n. 4885 del 24.03.3023 (dep. 2024), della precedente ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l’istanza avanzata dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di omicidio di cui alla sentenza della Corte d’assise di Napoli in data 7.11.2005, irrevocabile il 29.01.2009 e il reato di RAGIONE_SOCIALE a delinquere di cui alle sentenze sub 1, 2, 4, e 7 dell’ordinanza di esecuzione pene concorrenti del 29.5.2020.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del suo difensore, e deduce un unico, articolato motivo, con il quale lamenta il vizio di motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare gli elementi pur indicati nell’istanza originaria a sostegno della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra il reato di omicidio cui alla sentenza sub 5) e il reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo camorristico di cui alle ulteriori sentenze indicate nell’istanza.
Il Tribunale avrebbe ignorato che il giudice della cognizione, anche grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, aveva collocato l’omicidio dei fratelli NOME (di cui alla sentenza sub 5) «nel contesto criminoso di scontro tra associazioni rivali il cui scopo era quello di eliminare esponenti della cosca avversaria al fine di rafforzare la propria». Avrebbe altresì omesso di considerare gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare che l’omicidio sarebbe stato programmato addirittura fin dal momento della costituzione della RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME aveva fatto parte.
Inoltre, l’ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica laddove ha affermato che l’omicidio sarebbe stato commesso per acquisire il predominio del RAGIONE_SOCIALE nel compimento delle attività illecite e poi, in modo contraddittorio, avrebbe sostenuto che esso aveva avuto una causa estemporanea.
Il AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento della continuazione postula, sia in fase di cognizione che in sede di esecuzione, la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate (“disegnate”) in vista di un unico fine. Ciò richiede pertanto la verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Spetta al giudice dell’esecuzione, tenuto conto delle allegazioni difensive e attraverso l’approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze acquisite anche di ufficio, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, COGNOME, Rv. 246840).
Con particolare riferimento alla continuazione tra il reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE criminosa e i reati fine, questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha affermato che tale vincolo è ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Si è infatti ritenuto che, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie associativa (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430 – 01; conf.: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984 – 01). Conseguentemente, la commissione dei reati-fine nell’interesse o comunque in vista del consolidamento del sodalizio criminoso costituisce un elemento privo di univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all’RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza impugnata si è correttamente attenuta tali parametri ermeneutici. Il Tribunale, invero, con motivazione logica e coerente, ha spiegato le ragioni per cui ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso, fondando tale conclusione sulle affermazioni del giudice della cognizione che, riprendendo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, aveva rinvenuto la causa dell’omicidio dei fratelli NOME nella volontà di vendicare il torto subito da costoro (amputazione
del dito di un affiliato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui faceva parte COGNOME) e dunque in una ragione occasionale ed estemporanea. Al contempo ha affermato – in coerenza con la giurisprudenza di legittimità – che l’intento di acquisire il predominio rispetto al RAGIONE_SOCIALE rivale non costituisce di per sé elemento sufficiente a dimostrare la programmazione del reato-fine al momento dell’ingresso del ricorrente nell’RAGIONE_SOCIALE a delinquere.
A fronte di tale puntuale argomentazione, la difesa non ha allegato elementi sintomatici del fatto che, già al momento della sua adesione al RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME avesse programmato la commissione del duplice omicidio, richiamando invece i medesimi elementi già valutati dal Tribunale, i quali non risultano idonei a scalfire la conclusione cui il medesimo è pervenuto. In particolare, le circostanze addotte, specificamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia già che documenterebbero il contrasto tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, nonché la (peraltro meramente) asserita collocazione temporale dell’omicidio nel medesimo arco temporale in cui l’RAGIONE_SOCIALE era stata costituita, non sono in grado di inficiare il ragionamento seguito dal giudice dell’esecuzione e sostanzialmente fondato sugli accertamenti compiuti in sede di cognizione in ordine alla estemporaneità dell’omicidio.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.