Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 834 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 834 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, del 09/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali il predetto era stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti pronunce irrevocabili: 1) decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 2 luglio 2014; 2) sentenza del Tribunale di Asti in data 21 novembre 2016; 3) sentenza del Tribunale di Taranto del 14 dicembre 2018; 4) sentenza del Tribunale di Asti in data 24 giugno 2016; 5) sentenza del Tribunale di Vercelli in data 12 dicembre 2017; 6) sentenza del Tribunale di Vercelli in data 20 aprile 2018; 7) sentenza del Tribunale di Vercelli in data 25 giugno 2021, 8) sentenza del Tribunale di Vercelli in data 24 novembre 2021.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cod. pen. ed il vizio di omessa motivazione; al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione non ha considerato che i reati da lui commessi erano avvenuti in un contesto spazio-temporale pressoché unitario ed avevano riguardato quasi sempre lo stesso oggetto (truffa riguardante la vendita di un tavolino ‘calcio balilla’).
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di
una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fin dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).
2.1. L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).
Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici – ha escluso l’identità del disegno criminoso rispetto ai reati accertati con le sentenze sopra indicate, vale a dire truffe commesse ‘on line’ concretizzatesi nella pubblicazione di annunci di vendita di beni per i quali il condannato si faceva
pagare mediante accrediti su conti correnti o ricariche su carte di credito, senza poi consegnare quanto oggetto della transazione medesima. In particolare, il giudice dell’esecuzione ha dato rilievo al significativo arco temporale in cui detti reati erano stati consumati, alla diversità delle vittime, alla circostanza che gli annunci non erano stati pubblicati sempre sullo stesso sito, alla differenza dei conti correnti presso cui le vittime versavano il corrispettivo dell’acquisto ed al fatto che la sentenza n.8 riguardava la vendita di una autovettura BMW e, quindi, un oggetto diverso rispetto a quello delle altre sentenze (tavolino ‘calcio balilla’).
3.1. In tale contesto i reati commessi sono stati ritenuti dal Tribunale di Vercelli, in modo non contraddittorio, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole, quindi, dell’applicazione di istituti di favore.
3.2. Pertanto, il logico argomentare del giudice dell’esecuzione non viene scalfito dalle censure (peraltro, in parte rivalutative) mosse con l’impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.