Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31808 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 17599/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato in Tunisia il 03/07/2004 avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del Tribunale di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanzain preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di NOME Ward (CUI 066D44A), intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
A ragione della decisione – pur dando atto che si trattava di condotte omogenee, riguardanti reiterate violazioni dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 -ha osservato come l’istante, a far data dal 16 dicembre2023 (data di commissione della sentenza indicata al n. 1), avesse posto in essere le altre condotte nell’ampio arco temporale di otto mesi e che la lettura delle sentenze di merito non evidenziava elementi specifici e concreti a sostegno dell’invocata unitaria e anticipata ideazione criminosa.
Ricordato, dunque, che l’intervallo cronologico tra le condotte Ł solo uno degli indici dell’esistenza della continuazione, ha ritenuto che i reati giudicati fossero espressione di una scelta di vita e, comunque, il frutto di un generico e abituale programma di attività delittuosa.
Ricorre COGNOME a mezzo del suo difensore avv.COGNOME e con un unico, articolato motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
Deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamente sussistente, nel caso di specie, attesa l’omogeneità delle condotte e la loro la sostanziale contiguità temporale.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe esaminato funditus le sentenze di condanna, contenenti plurimi elementi giustificativi del beneficio invocato: l’identità non solo del luogo di
cessione degli stupefacenti, ma finanche il medesimo incrocio stradale, la medesimezza del riconoscimento dell’ipotesi lieve e la ristrettezza dell’arco temporale di consumazione delle violazioni. Inoltre, sarebbe stato trascurata l’affermazione, contenuta nella sentenza sub 3), secondo la quale l’attività dell’imputato non aveva il carattere dell’occasionalità.
In via di subordine, lamenta il mancato vaglio della continuazione tra i soli reati commessi a distanza di appena un mese.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 1° agosto 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure prive di pregio e dev’essere respinto.
Com’Ł noto, l’unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81, comma 2, cod. pen. non può identificarsi con una scelta di vita che implica la
reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a realizzare determinati reati. D’altro canto la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, riguardo al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e a non risultare necessaria per l’attenuazione del trattamento sanzionatorio, pone l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed Ł in relazione alla unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale degli episodi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, dell’impossibilità di affermare, cioŁ, che gli episodi successivi siano frutto dell’insorgenza di autonome risoluzioni anti-doverose.
Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati o dell’unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sØ “indizio necessario”, aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l’esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.
Soccorre, in materia, il diritto vivente secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01). Si Ł poi chiarito che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchØ la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo
(Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).
Tanto ricordato, venendo al provvedimento in esame, il Giudice dell’esecuzione non ha trascurato l’omogeneità degli episodi e l’intervallo temporale intercorrente tra gli stessi, ma ha – con motivazione non manifestamente illogica e in alcun modo avversata nel ricorso – evidenziato l’assenza di elementi sui quali fondare l’unitaria e anticipata deliberazione volitiva, richiamando implicitamente il concetto di estemporaneità delle singole deliberazioni criminose.
NØ, in senso contrario, possono valere le argomentazioni svolte dal ricorrente sul disagio economico, di cui Ł cenno nei provvedimenti di merito, quale elemento unificatore.
Invero, secondo il condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’unico programma criminoso, «non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei » (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
Quanto, infine, alla censura in punto di omesso vaglio della sussistenza del vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti commessi nel breve volgere di un mese, osserva il Collegio come a buona ragione il Giudice dell’esecuzione non lo abbia valutato, non essendo stato dedotto nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ma per la prima volta, irritualmente, con il ricorso per cassazione.
Questa Corte ha, invero, già chiarito che se Ł vero che l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi piø reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, Ł altrettanto innegabile – com’Ł stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276387); ciò che, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna richiesta nØ allegazione sul punto nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 12/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI