Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da COGNOME NOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato – sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati – che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati omogenei (violazione della disciplina degli stupefacenti), commessi a circa sei anni di distanza, ma anche l’assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla commissione della prima violazione, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelle successive e, per converso, l’acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell’estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell’ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita (COGNOME aveva dapprima detenuto un rilevante quantitativo di marijuana e sei anni dopo aveva coltivato e ceduto a terzi sostanza stupefacente dello stesso tipo).
1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Non risulta violato il consolidato orincipio giurisprudenziale secondo cui in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituent oggetto della domanda (Sez. 1,n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv.
285809 – 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 – 01). Infatti, i reati già unificati da continuazione interna sonos stati commessi in epoca diversa e lontana (dal 2013 al 2015) da quelli oggetto della richiesta (2007).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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