Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20715 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20715 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 10/12/1990
avverso l’ordinanza del 10/02/2025 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Ala4=, in data 10 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, relativi a delitti di detenzione di cocaina e di altre sostanze stupefacenti, commessi in data 04/02/2017 e in data 16/04/2018, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la rilevante distanza temporale delle condotte e le diverse modalità esecutive, e non avendo l’istante allegato elementi specifici e concreti a sostegno della loro asserita programmazione unitaria;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l’omogeneità dei reati, la loro palese continuità, l’identità delle modalità esecutive, che palesemente denotano una programmazione unitaria, finalizzata alla detenzione in particolare di cocaina, da lui occultata negli slip in entrambe le occasioni, mentre la distanza temporale tra i due fatti è dovuta solo all’arresto subito per il primo delitto e alla susseguente detenzione in carcere, mentre appena la misura è stata trasformata in quella degli arresti domiciliari egli è tornato a delinquere, commettendo il secondo delitto;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro, nonché intervallati da una interruzione non programmata ma dovuta ad uno stato di detenzione, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato, caratterizzato dalla contestuale detenzione di varie tipologie di stupefacenti, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la condotta successiva, commessa a distanza di oltre un anno, e con diverse modalità in quanto la detenzione è avvenuta in un diverso contesto spaziale e ha riguardato la sola cocaina;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari reati è un elemento logicamente ritenuto dimostrativo della insussistenza di una
unicità di disegno criminoso, e sintomatico, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle
varie occasioni ed opportunità esistenziali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pr sident