Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. tra tutti í reati con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l’assenza, in disparte dell’omogeneità del bene giuridico per alcune di esse, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi. Risulta dalle sentenze che COGNOME ha commesso i reati nell’ ambito di associazioni camorristiche che, pur mirando la controllo dello stesso territorio, non hanno operato in continuità ma in epoche lontane (la prima, il clan COGNOME dal 1999 al 2004, la seconda, il clan COGNOME, dal 2013). Per di più, la seconda in ordine di tempo era stata promossa proprio da COGNOME sulla base di sviluppi criminali nemmeno prefigurabili al momento dell’adesione a quella precedente. In tale contesto non è ipotizzabile alcun collante tra i reati.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
L’ordinanza impugnata ha correttamente valutato sia la distanza cronologica tra i reati sia la natura eterogenea dei sodalizi la loro accertata riconducibilità diverse e non Colgate deliberazioni criminose. Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valu profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Il COGNOME
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
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