Continuazione tra Reati: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, è uno strumento giuridico che consente di unificare sotto un unico ‘disegno criminoso’ più violazioni della legge penale, ottenendo un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi ostacolano il riconoscimento di tale beneficio, sottolineando l’importanza della distanza temporale e della coerenza del programma criminale.
Il Caso in Esame
Un soggetto condannato per diversi reati aveva presentato ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello che negava l’applicazione della continuazione tra reati. L’istante sosteneva che i vari crimini commessi, sebbene distanti nel tempo, facessero parte di un unico progetto delinquenziale concepito fin dall’inizio. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta, una decisione poi confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione.
I Criteri per la Continuazione tra Reati secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su una puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali in materia. I giudici hanno evidenziato una serie di elementi decisivi che impedivano di riconoscere un unico disegno criminoso.
Ostacoli al Riconoscimento del Beneficio
La Corte ha individuato tre fattori principali che escludevano la possibilità di applicare la continuazione tra reati:
1. Notevole Distanza Temporale: Tra i reati in questione era intercorso un lasso di tempo superiore a quindici anni. Un intervallo così lungo rende improbabile che i crimini successivi fossero stati programmati fin dalla consumazione del primo.
2. Periodo di Detenzione Intermedio: Il fatto che il condannato avesse scontato un periodo di detenzione tra un reato e l’altro interrompe la presunta continuità del disegno criminoso, suggerendo piuttosto nuove e autonome decisioni delinquenziali maturate in contesti diversi.
3. Diversità dei Reati e dei Sodalizi Criminali: I crimini commessi erano eterogenei e riconducibili a due differenti sodalizi criminali. Questa circostanza è stata ritenuta indicativa di risoluzioni criminose separate, non collegate da un unico filo conduttore.
Le Motivazioni della Corte
Secondo la Cassazione, l’insieme di questi elementi dimostra in modo inequivocabile che i reati non erano parte di un piano unitario. Al contrario, essi rappresentano ‘autonome risoluzioni criminose’, espressione di una ‘pervicace volontà criminale’ che non merita l’applicazione di istituti di favore come la continuazione. La Corte ha inoltre sottolineato che le argomentazioni del ricorrente erano generiche e miravano a una rilettura dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare il merito delle prove, ma verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce che per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati non è sufficiente una generica affermazione di unicità del proposito. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che tutti i reati erano stati previsti e deliberati, almeno nelle loro linee essenziali, fin dall’inizio. Una notevole distanza temporale, un periodo di detenzione intermedio e l’appartenenza a diversi contesti criminali sono forti indizi contrari, capaci di dimostrare l’esistenza di decisioni criminose separate e distinte nel tempo. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Perché è stata negata la continuazione tra reati in questo caso?
La richiesta è stata respinta per tre motivi principali: la notevole distanza temporale tra i crimini (oltre quindici anni), un periodo di detenzione scontato tra i reati e la diversità dei crimini commessi, che erano riconducibili a differenti sodalizi criminali.
Cosa intende la Corte per ‘autonome risoluzioni criminose’?
Significa che i reati non derivano da un unico piano iniziale, ma sono il frutto di decisioni indipendenti di delinquere, prese in momenti diversi e non collegate da un programma unitario. Ogni crimine è visto come l’espressione di una nuova e separata volontà criminale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in quanto la legge sanziona chi avvia un ricorso privo dei presupposti per essere accolto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 17/10/1966
avverso l’ordinanza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato associativo, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della notevole distanza temporale intercorsa tra di essi (oltre quindici anni), del periodo di detenzione tra essi intercorso, dei diversi reati fine e dei differenti cap e concorrenti dei due sodalizi criminali. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.