Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Piove di Sacco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, adita in qual giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOME, vo riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pe relazione a distinti gruppi di reati, separatamente giudicati in sede di cogni
Secondo la Corte di appello, non vi sarebbe alcuna prova che, all’atto d consumazione del primo reato di ciascuna serie, fosse già in att programmazione di quelli ulteriori, tenuto conto della distanza spazi temporale che li separava, rivelatrice piuttosto di radicata abitualità crimin
2. Ricorre la condannata per cassazione, con rituale mandato difensivo.
Nell’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione, insistendo indistintamente sull’identità del bene giuridico off reati erano quelli di furto e ricettazione di carte di pagamento e di indeb delle medesime) e sulla marcata analogia delle condotte, per modalità, luog tempi di realizzazione.
Tali circostanze sarebbero state già valorizzate, in sede di cognizione, a del riconoscimento della continuazione, interna ed esterna, rispetto a ulteriori, aventi medesima indole e dalla ravvicinata consumazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo quanto questa Corte ha più volte ribadito (anche nella sua p autorevole composizione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondi e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento d commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, alme nelle loro linee essenziali.
Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro stessa vicin spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivela occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frut determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale rad giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspe intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni cr rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profil
volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, d volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 3 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’ disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità ove il convincimento del giudice sia sor da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fa (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livierí, Rv. 187740-01).
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto palese buon gover degli anzidetti principi, dando analitico conto della loro applicazione a concreto.
Detto giudice ha così evidenziato, in maniera esente da illogicità incongruenze, le significative cesure temporali che separano le reite violazioni di natura patrimoniale e la diversità dei luoghi di consumazione.
Tali elementi precludono, a ragione, il riconoscimento della continuazione termini ancora più ampi di quelli già benevolmente individuati nei giudiz cognizione.
La ricorrente offre, di questi stessi elementi, una lettura diversam orientata, che non può essere direttamente apprezzata da questa Corte, cui n compete di sindacare le valutazioni di merito, congruamente motivate sostenute. E gli elementi addotti dal giudice a quo risultano ineccepibilmente indicativi di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, temporalmente indefinito, non compatibile con un’anticipata unitaria risoluzion
3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A tanto segue ulteriormente la condanna della ricorrente al pagamento dell spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’imp (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Ca delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si st equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 29/02/2024