Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22277 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Castel Volturno il 19/04/2002
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Milano
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 5 dicembre 2024, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da NOME COGNOME tra alcuni episodi di furto giudicati da due sentenze irrevocabili:
sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 23 maggio 2024 avente ad oggetto un furto in abitazione consumato, perpetrato il 17 febbraio, e un tentativo di furto, commesso il 26 marzo 2023, già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione tra loro;
sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 14 settembre 2023 avente ad oggetto un furto tentato in abitazione, commesso il 15 luglio 2023.
Il Tribunale, nell’escludere la comune programmazione, ha posto l’accento sulla proclività dell’istante a commettere furti in abitazione, evidenziando come, alla luce di tale dato, l’omogeneità delle condotte e la distanza temporale intercorsa non assumono rilievo significativo circa l’esistenza del medesimo disegno criminoso e, anzi, sono da ritenersi espressione della sola dedizione alla consumazione di tale tipologia di reati.
Inoltre, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il furto perpetrato nel luglio 2023 Ł stato commesso con soggetti diversi da quelli con cui sono stati realizzati gli altri due furti (ad eccezione di NOME COGNOME) e che dalla lettura delle menzionate sentenze non emerge alcun elemento sintomatico dell’esistenza della preventiva ideazione unitaria.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando la contraddittorietà del ragionamento seguito del giudice laddove ha valorizzato in senso negativo la distanza di cinque mesi che separa l’ultimo furto, commesso nel luglio 2023, dal primo reato, riconoscendo però contestualmente che il dato temporale non ha alcuna valenza dirimente in ordine all’esclusione dell’unicità del disegno criminoso. Del tutto illogica, d’altro canto, sarebbe l’argomentazione del Tribunale secondo cui dalla lettura delle sentenze non si ricaverebbe alcun elemento indicativo dell’anticipata programmazione anche dell’ultimo furto ciò in quanto, invero, la sentenza del 23 maggio 2024 ha riconosciuto la continuazione tra i due furti ivi contestati, nonostante fosse emerso in maniera chiara che il condannato si era determinato a compiere il furto del 26 marzo 2023 nella medesima data, subito dopo essere stato informato della presenza di una ingente somma di denaro nell’appartamento di un suo connazionale. I diversi furti sono stati quindi commessi in esecuzione di un unico progetto delittuoso, ideato e attuato da un unico gruppo criminale che operava anche con diverse composizioni, utilizzando analoghe modalità esecutive, individuando le abitazioni di volta in volta da colpire grazie all’ausilio di informatori esterni e dopo avere studiato le abitudini delle vittime e delle caratteristiche delle abitazioni. Sottolinea, infine, il ricorrente che nei confronti dei correi, Ł stata riconosciuta la continuazione tra tutti i furti in abitazione consumati e tentati, commessi in un arco temporale di 6 – 7 mesi.
In data 26 febbraio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso Ł infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
La doglianza Ł infondata.
2.1. Come recentemente ribadito dalle Sezioni unite «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguita spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).
Anche nel corso dell’esecuzione, d’altro canto, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. peri, si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (da ultimo Sez. 1, n. 10386 del 26/1/2024, Agrillo, n.m.).
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si Ł conformato ai principi sopra evidenziati in sintesi.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, dà adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione in ordine all’assenza di elementi concreti dimostrativi di una progettazione unitaria e originaria di tutti i reati, non essendo sufficiente la mera omogeneità del bene giuridico e neppure il fatto che il movente Ł il medesimo.
Sotto tale profilo le censure prospettate dal ricorrente si rivelano generiche e inadeguate a scalfire il ragionamento del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto di non poter concedere il beneficio invocato.
Le critiche esposte, infatti, non offrono alcun elemento sintomatico dell’esistenza del comune progetto delittuoso e sono nel solo senso che la prova della continuazione sarebbe deducibile dalla omogeneità della violazione e del bene giuridico leso laddove, di contro, il Tribunale, con gli specifici riferimenti ai fatti ed evidenziando come anche la distanza temporale intercorsa (almeno cinque mesi) e la diversità dei complici costituiscano un’ulteriore riprova della natura estemporanea dell’ultimo episodio predatorio, ha indicato, in termini congrui e condivisibili le ragioni per cui ha ritenuto che i reati siano espressione della proclività del condannato a commettere quel determinato tipo di reati e non siano pertanto uniti dal vincolo della continuazione.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 14/03/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME