Continuazione tra Reati: Quando il Tempo Diventa un Ostacolo
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta un meccanismo fondamentale per garantire una pena equa e proporzionata a chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un unico piano. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione attenta di diversi elementi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come un significativo intervallo di tempo tra i crimini possa essere decisivo per negare questo beneficio, anche in presenza di reati della stessa natura.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Unificazione delle Pene
Il caso analizzato trae origine dal ricorso di un individuo condannato con due distinte sentenze, una emessa dalla Corte d’Appello di Roma e l’altra dalla Corte d’Appello di Catanzaro. L’interessato aveva presentato un’istanza al Giudice dell’Esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati, sostenendo che fossero tutti parte di un medesimo disegno criminoso legato al narcotraffico.
La Corte d’Appello competente aveva rigettato la richiesta, motivando la decisione principalmente sulla base del considerevole lasso temporale – quasi quattro anni – intercorso tra le condotte. Secondo i giudici di merito, questa distanza temporale era incompatibile con l’idea di un’unica programmazione criminale.
Il ricorrente si è rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata valutazione dei fatti. A suo parere, non era stata data la giusta importanza all’omogeneità dei reati e al contesto territoriale, né alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che indicavano una continuità dell’attività illecita fin dal 2011.
La Decisione della Cassazione e la rilevanza della continuazione tra reati
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione del giudice dell’esecuzione. Gli Ermellini hanno ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati, poiché in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha ribadito che, per accertare l’esistenza di una volizione unitaria, ovvero di un medesimo disegno criminoso, è necessario valutare una serie di indici. Tra questi, il criterio temporale assume un’importanza fondamentale.
Il Ruolo del Criterio Temporale
Il cuore della decisione risiede proprio nella valorizzazione del fattore tempo. I giudici hanno sottolineato che una distanza temporale di quasi quattro anni tra due reati rende non illogica la conclusione del giudice di merito di escludere la continuazione tra reati. Questo perché un intervallo così ampio suggerisce l’assenza di un piano criminoso unitario, concepito sin dall’inizio, e fa piuttosto pensare a determinazioni criminali separate e autonome, nate in momenti diversi.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si allinea perfettamente a un orientamento consolidato, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659 del 2017). Tale precedente ha stabilito che, sebbene il tempo non sia l’unico elemento da considerare, è uno degli indicatori più significativi per valutare la sussistenza di un’unica programmazione delittuosa. La presenza di altri elementi, come l’identità della tipologia di reato o del contesto, non è sufficiente a superare la presunzione contraria derivante da un notevole distacco cronologico. La decisione di rigetto del giudice dell’esecuzione è stata quindi ritenuta immune da vizi logici o giuridici, in quanto basata su un’applicazione corretta di questi principi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: chi intende chiedere l’applicazione della continuazione tra reati deve essere in grado di dimostrare non solo che i crimini sono simili, ma anche che sono stati commessi a una distanza temporale ragionevole, tale da farli apparire come l’attuazione di un unico piano prestabilito. Un lungo silenzio tra un’azione criminale e l’altra può essere interpretato dal giudice come la rottura di quel filo logico che unisce i vari episodi, portando al rigetto dell’istanza. Di conseguenza, il condannato dovrà scontare le pene separatamente, con un trattamento sanzionatorio complessivamente più severo.
Un lungo periodo di tempo tra due reati impedisce di riconoscere la continuazione?
Sì, secondo l’ordinanza, un lungo lasso temporale (nel caso specifico, quasi quattro anni) è un indice significativo che può portare a escludere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso e, di conseguenza, a negare l’applicazione della continuazione.
Quali sono i criteri principali per valutare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso?
La giurisprudenza, come confermato da questa ordinanza, individua diversi criteri, tra cui il fattore temporale è uno dei più importanti. Altri elementi possono essere l’omogeneità delle condotte e il contesto, ma una notevole distanza temporale può prevalere su di essi nell’escludere l’unicità del piano criminoso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’istanza applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identità del disegno criminoso tra reati giudicati con due sentenze (1. Corte appello Roma del 21/03/2022, irr. 01/03/2023; 2. Corte appello Catanzaro del 13/07/2016, irr. 13/06/2017);
Considerato che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vinco della continuazione le sentenze indicate, in considerazione del lungo lasso temporale (quasi 4 anni) intercorso tra le condotte giudicate;
Letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizic di motivazione anche per travisamento del fatto, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l’omogeneità delle violazioni commesse nello stesso contesto territoriale, né avrebbe considerato che secondo quanto dichiarato dalla collaborante COGNOME, le attività illecite legate al narcotraffico, iniziate , nel 2011 si sarebbero protratte negli anni successivi;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di quasi quattro anni tra i due reati, non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell’esecuzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente