Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46344 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 dicembre 2022, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 12/2/2007, definitiva il 22/5/2009, per il delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, e con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 16/10/2009, definitiva 11/11/2010, per il reato ex artt. 56, 81, 629, primo comma, cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto l’insussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione della continuazione, sebbene abbia riconosciuto il medesimo contesto familiare e la contiguità territoriale delle violazioni, in ragione della cesura cronologica tra le condotte, intervallate da una restrizione in carcere dell’COGNOME, il quale, scarcerato nell’aprile del 2007, commetteva i fatti estorsivi nel luglio 2007. Soprattutto, si è osservato che la partecipazione alla tentata estorsione da parte dell’istante non rispondeva a logiche associative, trattandosi di una vicenda autonoma ed estemporanea, riguardante l’adempimento di debiti per prestazioni d’opera assunti da un terzo nei confronti dei correi dell’Ingerito, i quali si erano rivolti a costui soltanto per ottenere un supporto efficiente nelle richiesta estorsiva.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, avanzando motivi di impugnazione finalizzati a contrastare il mancato riconoscimento della continuazione, che di seguito si sintetizzano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prescrive l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione. In particolare, ci si duole che si sia ritenuta l carcerazione patita dall’COGNOME come elemento di frattura dell’identità del disegno criminoso, laddove invece la prova di ciò emergeva dagli atti allegati all’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., dai quali risultava accertata la militanza del ricorrente nel clan COGNOME, così come l’appartenenza a detto clan dei concorrenti nella tentata estorsione. Peraltro, dalla misura di prevenzione imposta all’COGNOME, risulta che le estorsioni costituivano reati fine del clan COGNOME, avendo il Tribunale di prevenzione asseverato che COGNOME presentava una tendenziale abitualità a commettere la stessa tipologia di reati associativi e a reiterarli nel corso del tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Si premettono i criteri generali in tema di continuazione nel reato, come elaborati nell’esegesi di legittimità.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi’ l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, F’,v. 266413).
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, COGNOME e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Infine, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di
determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2. Ciò premesso, il giudice dell’esecuzione ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere i reati di cui all’istanza ex art. 671 cod. proc. pe legati dal medesimo disegno criminoso, evidenziando elementi logici di smentita dell’unitaria e contestuale deliberazione criminosa tra le appaitenenze associative dell’RAGIONE_SOCIALE e la tentata estorsione, anche a prescindere dalla cesura indotta dalla carcerazione intermedia dell’istante. Come esattamente rileva l’impugnata ordinanza, non è sufficiente che si tratti di reati fine, o c:he nel programma criminoso dell’associazione siano previste estorsioni, dovendo ricorrere la comune ideazione di tutti i reati con unica deliberazione sufficientemente specifica, sia pure a grandi linee, il che non collima con l’astratta inquadrabilità del reato tra quelli costituenti l’oggetto sociale dell’associazione.
Invero, il giudice dell’esecuzione ha fatto piana applicazione dei principi elaborati da questa Corte di legittimità in tema di continuazione tra reato associativo e reati satellite, che di seguito si ricapitolano.
2.1. Il tema della compatibilità dell’istituto della continuazione in rapporto ai reati scopo di un delitto associativo è stato oggetto di molti apporti giurisprudenziali. In termini generali, sulla continuazione tra il reato associativo ed i reati fine, cioè commessi nell’ambito dell’oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell’ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, COGNOME, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME e altri, Rv. 275334).
2.2 Deve quindi affermarsi che la possibilità di individuare il vincolo della continuazione in tale specifico settore è subordinata al reperimento di precisi indici che connotino come ricollegabili all’unitaria ed originaria programmazione
criminosa le condotte di reato, tanto quella di adesione all’associazione che quelle specificamente concernenti i reati-fine, restando invece esclusi i reati che, definendosi nel corso del rapporto, genericamente rientrano nel programma associativo – per definizione rivolto all’esecuzione di una serie indeterminata di delitti – in quanto tale schema costituisce proprio la negazione della originarietà ed unitarietà dell’atto volitivo che, per la sua minore pericolosità, giustifica i temperamento sanzionatorio derivante dall’art. 81 cod. pen. Invero, ai fini dell’operatività dell’istituto della continuazione, il presupposto indefettibil (l’unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse concilotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, COGNOME; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
In sintesi, il partecipe all’associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine.
2.3. Nel caso specifico, nessun elemento è stato allegato dalla difesa onde ricavare la simultanea deliberazione originaria tra il delitto associativo e gli altr reati, né soccorre il passo del ricorso ove si afferma espressamente che COGNOME è esecutore degli incarichi dati dai COGNOME “nella veste di mandanti perpetui dei più disparati e scellerati delitti da compiere”, o ancora le considerazioni della misura di prevenzione attestanti l’abitualità dell’COGNOME a commettere la stessa tipologia di reati associativi, poiché il punto non è provare l’appartenenza associativa del ricorrente, bensì provare la contestualità genetico-ideativa tra i vari reati. Pertanto, ogni riferimento alla coerenza tra reati satellite e programma associativo è inconferente, attenendo alla mera inquadrabilità dei reati satellite nell’oggetto sociale della compagine criminosa, e non è di per sé conducente al riconoscimento della continuazione, non esistendo alcun automatismo che consenta di ravvisarne una originaria e contestuale deliberazione criminosa, che anzi è stata negata dal giudice dell’esecuzione.
Ciò è stato congruamente, seppure sinteticamente, motivato nella impugnata ordinanza, con corretta ricostruzione fattuale ed inferenza logica, così da escludere che essa sia affetta dai denunciati vizi di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 12 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente