Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1564 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di MODENA nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a POGGIOMARINO il 06/09/1971 avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 16 febbraio 2023, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Modena ha parzialmente accolto l’istanza avanzate nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con dieci sentenze di condanna del medesimo Tribunale, per numerosi furti consumati e tentati, riconoscendo tre gruppi distinti di continuazioni per i reati accertati, rispettivamente, con le sentenze nn. 1 e 2, nn. 5 e 6, nn. 8 e 9.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena, deducendo erronea applicazione di legge penale e processuale conseguente al riconoscimento della continuazione per il primo gruppo di sentenze, in quanto la continuazione tra i reati ivi accertati era già stata riconosciuta in sede di cognizione. Infatti, la sentenza del Tribunale di Modena del 27/9/2018, irrevocabile il 16/12/2018 (n. 9) aveva già riconosciuto la continuazione con i reati accertati nella sentenza del Tribunale di Modena del 29/6/2018, irrevocabile il 22/7/2018 (n. 8).
Si duole, quindi, il Pubblico ministero ricorrente che non sia stata dichiarata l’inammissibilità di tale parte dell’istanza difensiva, per contrasto con l’art. 649 cod. proc. pen., essendosi verificata una duplicazione di decisioni sulla stessa materia. Invero, come la legge sancisce la preclusione al riconoscimento della continuazione in executivis qualora ciò sia stato escluso in cognizione, anche il caso del riconoscimento della continuazione da parte del giudice di cognizione deve comportare analoga preclusione alla decisione nuovamente richiesta al giudice della esecuzione.
Il Procuratore generale NOME COGNOME nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che per il gruppo di sentenze indicato dal ricorrente richiamate ai punti 23 e 24 del certificato del casellario giudiziale – non vi era luogo a provvedere, trattandosi di continuazione già riconosciuta in sede di cognizione, e pertanto già l’istanza del condannato avrebbe dovuto segnalare tale situazione, certamente nota alla difesa in quanto si tratta di una sentenza emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con espressa richiesta di calcolare la pena per il nuovo reato in continuazione a quella riportata per il primo reato.
Ne discende, conformemente alle deduzioni della parte ricorrente, che tale parte dell’impugnata ordinanza debba essere annullata senza rinvio, poiché la pretesa del condannato aveva già avuto riconoscimento in sede di cognizione, e la rinnovata decurtazione di pena si innesta come una duplicazione sulla già riconosciuta continuazione tra i medesimi reati, in violazione del principio di ne bis in idem, comportando un vantaggio ingiustificato per il condannato.
Non vi è necessità di rinvio, in quanto è possibile scorporare il gruppo di sentenze interessate dall’annullamento da quelle per cui invece resta ferma la riconosciuta continuazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Modena in data 29 giugno 2018, irrevocabile il 22 luglio2018, e in data 27 settembre 2018, irrevocabile il 16 dicembre 2018, e per l’effetto, elimina la pena di anni uno, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed Euro 270,00 di multa.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente