Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 della CORTE DI APPELLO DI BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 la Corte d’appello di I3ari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza di applicazione della pena della Corte d’appello di Bari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2001 e il 2002, unificati in continuazione con separato provvedimento con i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Bari del 7 febbraio 2011 di condanna per i reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi nel 2005, e con i reati oggetto
della sentenza della Corte d’assise di Bari del 21 giugno 2012 per i reati di cui all’ad. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi tra maggio e giugno 2000;
2) sentenza della Corte d’appello di Bari del 17 giugno 2022 di condanna per i reati di cui all’ad 416-bis cod. pen. e 648 cod. pen., commessi fra il 2005 e il 2014.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la sentenza sub 2) desse conto di un’appartenenza del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE che non emergeva in nessuno degli episodi di reato accertati dalle pronunce sub 1), in cui in una sentenza il ricorrente era stato condannato per la intraneità ad altra organizzazione criminale facente capo a NOME COGNOME, ed in altra sentenza era stato, invece, assolto dalla contestazione di aver fatto parte di un’ulteriore associazione di estrazione serbo-montenegrina e condannato per singoli reati di spaccio.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che il ricorrente svolge da sempre attività delinquenziale nel traffico di droga nello stesso quartiere di Bari per conto del RAGIONE_SOCIALE; la stessa circostanza che sia stata esclusa la sua associazione nel traffico di stupefacenti con un gruppo serbo-montenegrino è un’ulteriore conferma della costanza e continuità del rapporto tra il ricorrente ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; l’ordinanza erra nel sottolineare che in una delle sentenze sub 1) il ricorrente sia stato condannato per essere associato a delinquere nel RAGIONE_SOCIALE comandato da tale NOME COGNOME, e che questo dimostrerebbe che si tratta di un’associazione diversa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché COGNOME, in realtà, era anch’egli un affiliato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rappresentava il capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quando questi era in carcere; anche a voler ammettere che questa circostanza non emerga dalle sentenze, si tratterebbe pur sempre di fatti della stessa indole compiuti nello stesso quartiere di Bari; da un’associazione mafiosa si esce solo morendo, o collaborando con la giustizia, pertanto anche a voler ritenere che NOME avesse un suo proprio RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorrente è stato associato, l’istanza sarebbe stata comunque da accogliere.
Con requisitoria scritta il P.G., NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Il ricorso chiede di porre in continuazione una condanna per art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 commesso tra il 2001 ed il 2002, e fatti di spaccio già ritenuti in
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continuazione con essa, con una condanna per art. 416-bis cod. pen., e reato satellite di ricettazione ad essa connesso, commesso a partire dal 2005.
Il ricorso sostiene che il ricorrente si è occupato di traffico di stupefacenti per tutta la vita sempre al servizio dello stesso RAGIONE_SOCIALE, per cui si tratterebbe di reati nella sostanza dello stesso tipo, commessi ne g li stessi luo g hi e con le stesse persone.
L’ar g omento è infondato, perché, anche a voler se g uire la tesi espressa nel ricorso di una attività delin q uenziale durata tutta la vita del ricorrente e svolta in modo continuativo, si tratterebbe pur sempre di deduzioni che non sarebbero sufficienti a sostenere l’esistenza di un unico dise g no criminoso tra tali reati, per ritenere sussistente il q uale occorre che in occasione del primo reato q uello successivo sia stato pro g rammato “almeno nelle sue linee essenziali” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gar g iulo, Rv. 270074).
La tesi esposta in ricorso dà conto solo di un’abitualità criminosa e di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580), ma non dice nulla sul percorso psicolo g ico che dovrebbe le g are il primo episodio criminoso per cui è stato condannato il ricorrente (un fatto di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso nel 2000, ogg etto della sentenza della Corte d’assise di Bari del 21 g iug no 2012) con q uelli di cui all’art. 416-bis e 648 cod. pen. o gg etto della sentenza della Corte d’appello di Bari del 17 g iug no 2022.
D’altronde, anche a voler ritenere che COGNOME come sostenuto in ricorso – tutta l’attività criminale del ricorrente si sia svolta all’interno di una associazione di tipo mafioso, cui ha deciso di aderire, e da cui uscirà solo con la morte, la g iurisprudenza di le g ittimità ha respinto più volte la tesi che i reati-fine commessi nell’ambito di una associazione a delin q uere siano per ciò solo necessariamente sorretti da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430 ; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corig liano, Rv. 257253).
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conse g ue la condanna del ricorrente al pa g amento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rig etta il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali. COGNOME
Così deciso il 5 aprile 2024
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