Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 13/01/1980
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19/03/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle tr sentenze meglio descritte nell’originaria istanza;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l’omessa valutazione degli indici rivelatori dell’unico disegno criminoso;
che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti illeciti aggravati dalla finalità di agevolare una cosca mafiosa (e seppure tale connotazione fosse ravvisabile solo per i reati oggetto della sentenza del 22/06/2021 e di quella del 25/10/2023 e non anche di quella intervenuta in epoca intermedia tra le due sopra richiamate), si connotavano per diverse modalità di esecuzione, per diversità di concorrenti e per l’assenza di elementi univoci di una pregressa e preordinata programmazione;
che nel provvedimento si è specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporale tra i fatti non ricompresi nella continuazione e sono stati esaminati in maniera adeguata (anche con riferimento al periodo di vicinanza all’associazione mafiosa) i contenuti delle sentenze specie riguardo le modalità del fatto;
che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di queste differenti condotte e si lamenta un’errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo argomenti di merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’ll settembre 2025 Il Cón – Siglie ‘ re estpns GLYPH -~”ÒC-1 15-N1M GLYPH Il Presidente