Continuazione tra reati: quando un’istanza è inammissibile per reiterazione
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo a chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma cosa succede quando una richiesta per il suo riconoscimento viene respinta e poi ripresentata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti imposti dalla preclusione processuale, anche di fronte a circostanze apparentemente nuove.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato con venti diverse sentenze per reati commessi tra il 2015 e il 2019, presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i fatti giudicati.
La Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva solo parzialmente la richiesta, applicando la disciplina del reato continuato a tre specifiche sentenze. Per tutti gli altri reati, dichiarava l’istanza inammissibile. La ragione era netta: la richiesta era una mera reiterazione di una precedente domanda, già esaminata e rigettata dal Tribunale di La Spezia, basata sugli stessi elementi di fatto e di diritto.
Il Ricorso in Cassazione: la Recidiva come Elemento di Novità
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione. La sua tesi si fondava su un elemento che, a suo dire, rappresentava una novità: in una delle sentenze definitive, era stata esclusa la recidiva contestata. Secondo la difesa, questa circostanza avrebbe modificato il quadro generale, permettendo una ‘riqualificazione del percorso criminoso’ e, di conseguenza, il superamento della preclusione processuale che aveva portato all’inammissibilità.
La Preclusione Processuale nella Fase Esecutiva e la Continuazione tra Reati
Il cuore della questione giuridica risiede nell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce una preclusione che impedisce di riproporre istanze già decise, a meno che non si fondino su elementi nuovi. L’obiettivo è garantire la stabilità e la certezza delle decisioni giudiziarie, evitando che i tribunali siano chiamati a pronunciarsi all’infinito sulle stesse questioni.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente applicato questo principio, ritenendo che la nuova istanza non presentasse alcun elemento di novità rispetto a quella già rigettata in precedenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione della Corte di Appello. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che l’esclusione della recidiva in una delle sentenze non costituisce un ‘nuovo elemento’ capace di superare la preclusione processuale.
La motivazione della Cassazione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 41151 del 2018). Il principio è che, per superare la preclusione, non è sufficiente una qualsiasi circostanza diversa, ma occorre un elemento nuovo che incida sulla sostanza della questione già decisa. L’esclusione della recidiva riguarda la valutazione della personalità del reo e la commisurazione della pena in una singola sentenza, ma non altera i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la valutazione del ‘medesimo disegno criminoso’ necessario per la continuazione tra reati. In altre parole, non è un elemento che può magicamente collegare reati che un precedente giudice ha già ritenuto scollegati.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale in fase esecutiva: la stabilità delle decisioni non può essere messa in discussione da istanze meramente reiterative. Per ottenere un nuovo esame di una questione già decisa, è necessario presentare elementi concretamente nuovi e pertinenti, capaci di modificare il quadro probatorio o giuridico su cui si era basata la precedente decisione. Una circostanza marginale, come l’esclusione della recidiva in un singolo procedimento, non è sufficiente a riaprire i giochi, confermando la rigidità e la funzione di garanzia della preclusione processuale.
È possibile presentare una nuova istanza per la continuazione tra reati se una precedente è stata respinta?
No, a meno che non si presentino elementi di fatto o di diritto nuovi e diversi da quelli già esaminati. La semplice riproposizione della stessa domanda è inammissibile a causa della preclusione processuale.
L’esclusione della recidiva in una delle sentenze costituisce un ‘nuovo elemento’ per superare la preclusione?
Secondo l’ordinanza, no. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’esclusione della recidiva in una singola sentenza non è un elemento sufficiente a modificare il quadro generale e a giustificare la riproposizione di un’istanza già rigettata.
Qual è il principio alla base della decisione di inammissibilità per un’istanza reiterativa?
Il principio è quello della preclusione processuale, sancito dall’art. 666, comma 2, del codice di procedura penale. Questo principio serve a garantire la stabilità delle decisioni giudiziarie e impedisce che le stesse questioni vengano riesaminate all’infinito in assenza di reali novità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ha richiesto che venisse riconosciuta la continuazione tra i reati commessi dall’anno 2015 all’anno 2019 oggetto di venti diverse sentenze pronunciate nei suoi confronti;
Rilevato che la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. solo tra i fatti dei seguenti provvedimenti:
- sentenza della Corte di Appello di Genova del 13/4/2023, irrevocabile il 18/01/2024, per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. p commesso 1’11/5/2015; 2) sentenza della Corte di Appello di Genova del 15/12/2022, irrevocabile il 15/11/2023, per il reato di cui artt. 56, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. ( recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso il 19/12/2016 (capo a) e per il reato di cui artt. 56, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. (con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso il 30/1/2017 (capo b);
- sentenza della Corte di Appello di Genova dell’11/10/2023, irrevocabile il 10/9/2024, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 628 comma 1 e comm n. 1 cod. pen., artt. 110, 582, 585, 61 n. 2, 576 n. 1 cod. pen., artt. 110 cod. pen. e 110/1975, commessi il 15/5/2019;
Rilevato che la Corte di appello, con il medesimo provvedimento, ha dichiarato inammissibile l’istanza con riferimento ai reati oggetto delle altre sentenze ai sensi dell’art comma 2 cod. proc. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deducg inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione .evidenziando ehc la che l’esclusione della recidiva nell’ultima pronuncia divenuta irrevocabile aveva determiNOME una diversa situazione per cui sarebbe stato possibile procedere a una nuova “riqualificazione del percorso criminoso del condanNOME“;
Ritenuto che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di Appello ha correttamente dichiarato l’istanza ammissibile e fondata solo con riguard alle sentenze che non avevano formato oggetto déll’ordinanza di rigetto di una precedente istanza, basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto, emessa dal Tribunale di La Spezia 22/9/2023;
Ritenuto che ha adeguatamente motivato circa l’inammissibilità dell’istanza nel resto, essendo questa reiterativa di una già avanzata e rigettata dal Tribunale di La Spezia e non essendo idonea a superare la preclusione di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. la circostanza che l’ultima sentenza abbia escluso la recidiva contestata. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, in tema di esecuzione, la preclus processuale di cui all’art. 666, comma secondo, cod. pen. determina la inammissibilità dell’istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (in tal senso, per tutte, v. Sez. U. n. 41151 19.04.2018 Rv. 273650 – 01).
Considerato che deriva, da quanto fin qui esposto, la inammissibilità del ricorso cu
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d
di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in fav cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025