Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il 10/02/1971
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ha richiesto che venisse riconosciuta la continuazione tra i reati commessi dall’anno 2015 all’anno 2019 oggetto di venti diverse sentenze pronunciate nei suoi confronti;
Rilevato che la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. solo tra i fatti dei seguenti provvedimenti:
1) sentenza della Corte di Appello di Genova del 13/4/2023, irrevocabile il 18/01/2024, per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. p commesso 1’11/5/2015; 2) sentenza della Corte di Appello di Genova del 15/12/2022, irrevocabile il 15/11/2023, per il reato di cui artt. 56, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. ( recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso il 19/12/2016 (capo a) e per il reato di cui artt. 56, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. (con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso il 30/1/2017 (capo b);
3) sentenza della Corte di Appello di Genova dell’11/10/2023, irrevocabile il 10/9/2024, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 628 comma 1 e comm n. 1 cod. pen., artt. 110, 582, 585, 61 n. 2, 576 n. 1 cod. pen., artt. 110 cod. pen. e 110/1975, commessi il 15/5/2019;
Rilevato che la Corte di appello, con il medesimo provvedimento, ha dichiarato inammissibile l’istanza con riferimento ai reati oggetto delle altre sentenze ai sensi dell’art comma 2 cod. proc. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deducg inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione .evidenziando ehc la che l’esclusione della recidiva nell’ultima pronuncia divenuta irrevocabile aveva determinato una diversa situazione per cui sarebbe stato possibile procedere a una nuova “riqualificazione del percorso criminoso del condannato”;
Ritenuto che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di Appello ha correttamente dichiarato l’istanza ammissibile e fondata solo con riguard alle sentenze che non avevano formato oggetto déll’ordinanza di rigetto di una precedente istanza, basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto, emessa dal Tribunale di La Spezia 22/9/2023;
Ritenuto che ha adeguatamente motivato circa l’inammissibilità dell’istanza nel resto, essendo questa reiterativa di una già avanzata e rigettata dal Tribunale di La Spezia e non essendo idonea a superare la preclusione di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. la circostanza che l’ultima sentenza abbia escluso la recidiva contestata. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, in tema di esecuzione, la preclus processuale di cui all’art. 666, comma secondo, cod. pen. determina la inammissibilità dell’istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (in tal senso, per tutte, v. Sez. U. n. 41151 19.04.2018 Rv. 273650 – 01).
Considerato che deriva, da quanto fin qui esposto, la inammissibilità del ricorso cu
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d
di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in fav cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025