Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 11 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di furto commessi tra 16/06/2016 e il 01/02/2017, giudicati con tre diverse sentenze, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la diversità delle modalità esecutive dei vari furti, nonché la partecipazione ad essi di complici diversi, apparendo trattarsi di una generica propensione a commettere quel tipo di reati, vista anche la condanna per furto riportata in epoca antecedente;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio dell motivazione, non avendo l’ordinanza tenuto conto del fatto che l’ultima delle tre sentenze ha già riconosciuto, per altri imputati, la sussistenza della continuazione tra i reati contestati in quel procedimento e quelli giudicati con la seconda delle tre sentenze elencate, e non ha adeguatamente valutato la presenza degli indici sintomatici della unicità di disegno c:rinninoso, quali la contiguità temporale, l’analogia dei titoli di reato e delle modalità esecutive, avendo egli agito sempre unitamente a dei complici, e la vicinanza territoriale, avendo egli agito sempre nel Sud Italia;
vista la memoria depositata dal ricorrente, con la quale ribadisce i motivi del ricorso;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in guanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera concomitanza temporale degli stessi, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero di una scelta di vita, e non vi siano elementi da cui desumere che, nell’organizzare il primo reato, consistente in un furto di monete dalle slot-machines di un bar, commesso con un complice diverso da quello con cui ha commesso molti degli altri reati e con modalità del tutto diverse da quelle impiegate negli ulteriori delitti, il ricorre avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, consistite in furti organizzati, commessi con altri complici in località diverse, e i un furto commesso all’interno di una chiesa;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la diversità delle causali e delle modalità esecutive dei vari delitti, tra i qu l’omogeneità consiste solo nel titolo di reato, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza, che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali;
ritenuto che la decisione contenuta nella sentenza n. 1749/2021 della Corte di appello di Catanzaro, di riconoscere per alcuni imputati la c:ontinuazione con il reato giudicato con la sentenza n. 80/2018 del Tribunale di Vallo della Lucania, sia irrilevante, in quanto il ricorrente era imputato in entrambi quei procedimenti, e deve pertanto dedursi che tale vincolo non sia stato ritenuto sussistente, dal giudice della cognizione, tra i reati a lui specificamente attribuiti ritenuto che la motivazione della predetta sentenza, in merito al riconoscimento della continuazione per alcuni coimputati, non offra argomenti idonei per estendere tale riconoscimento al ricorrente, perc:hé, essendo stato questo disposto in accoglimento di una richiesta di concordato, ha un contenuto succinto, che non consente di valutare approfonditamente la sussistenza anche per l’odierno ricorrente degli indici sintomatici ritenuti presenti per costoro;
rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici e indicando una contiguità territoriale palesemente insussistente (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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