Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5685 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/01/2025
R.G.N. 37203/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 19/10/1967 avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta alla unificazione in continuazione dei reati giudicati mediante le seguenti decisioni:
sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania del 22/04/2016, passata in giudicato il 14/12/2017, relativa ai reati di cui agli art. 416 e 624-625 n. 7 cod. pen., commessi il 04/10/2013 in Domodossola, con condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa;
sentenza della Corte di appello di Bologna, di conferma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 19/03/2021, relativa ai reati di cui agli artt. 489 e 648 cod. pen., commessi il 27/11/2013 in Castel San Pietro, con condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro trecento di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonchØ carente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, trattasi di fatti espressivi dell’unico progetto criminoso coltivato dal condannato, consistente nel commettere una serie di furti in aziende del Nord Italia; assumono specifico rilievo, altresì, l’omogeneità delle condotte accertate e del bene giuridico protetto, nonchØ le similari modalità della condotta e il ristretto arco temporale nel quale si collocano gli episodi.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Come già sintetizzato in parte narrativa, COGNOME Ł stato condannato per il reato di associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di furti e, successivamente, per uso di atto falso e ricettazione; si tratta di condotte delittuose poste in essere nel Nord Italia, distanziate tra loro da un lasso temporale pari a poco piø di un mese.
2.1. Tanto precisato, non vi Ł chi non rilevi la sussistenza della lamentata contraddittorietà, atteso che l’avversata ordinanza – nella prima parte della motivazione – si esprime in una maniera pacificamente orientata verso una decisione di accoglimento. Viene infatti sottolineato, in primo luogo, come le condotte siano state realizzate in un ‘arco temporale sovrapponibile’, per essere tra loro separate da circa un mese; il giudice dell’esecuzione, in seguito, evidenzia trattarsi di fatti inseriti in un ambito ‘associativo’, nel quale COGNOME svolgeva funzioni di autista. Afferma poi l’ordinanza impugnata che, all’origine dei fatti, vi era ‘un’unica deliberazione di massima a delinquere, in vista di un comune obiettivo prefissato e sufficientemente specifico, verosimilmente costituito dall’approvvigionamento di denaro’.
2.2. Rispetto a tali premesse, di chiara e univoca significazione, la conclusione circa la insussistenza del medesimo disegno criminoso si colloca in una posizione di insanabile contrasto, logico e argomentativo.
L’intero provvedimento, in sostanza, oscilla tra affermazioni tra loro inconciliabili, asserendo prima che i vari reati si inseriscano in un ambito associativo (e quindi, unitario), ma concludendo poi nel senso che essi siano disomogenee e tra loro slegati sotto l’aspetto ideativo; nel prosieguo della motivazione, le condotte in relazione alle quali sono intervenute le condanne vengono giudicate come il frutto di una deliberazione unitaria, rilevandosi apoditticamente però – subito dopo – la carenza di prova, in ordine al fatto che il condannato potesse aver già deliberato a ottobre, ciò che avrebbe poi commesso a novembre.
L’ordinanza si connota, quindi, per una marcata contraddittorietà, in quanto densa di affermazioni tra loro non collimanti e, soprattutto, perchØ muove costantemente da premesse palesemente distoniche, rispetto alle conclusioni.
2.3. Viene così a concretizzarsi il lamentato vizio di della motivazione, che può alternativamente sussistere nel fatto che il giudice non abbia indicato specificamente gli elementi dai quali abbia tratto il proprio convincimento, ovvero si sia limitato ad un esame sommario o superficiale degli elementi di valutazione e conoscenza disponibili, senza compiere – in relazione agli stessi – una approfondita disamina logico-giuridica, o che, muovendo da premesse inaccettabili, sia pervenuto a conclusioni aberranti se riguardate secondo i canoni della logica comune, oppure che abbia palesato perplessità per confusione di idee, nel pervenire alla decisione adottata, o anche che – come nel caso di specie – sia caduto in una forma di nitida contraddittorietà, ponendo a base della decisione considerazioni tra loro incompatibili, oppure che sia incorso in travisamento del fatto (fra tante, si veda Sez. 5, n. 7718 del 24/06/1996, Battaglia, Rv. 205549 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271636 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di ricorso per cassazione, il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni››).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.
Così Ł deciso, 08/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME