Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10384 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10384 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2023 il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con varie sentenze, due delle quali già ritenute unite in continuazione.
Il Tribunale ha rilevato che la Corte di appello di Bari aveva già escluso la continuazione tra il reato associativo commesso dal 1999 al 2001 e quello ritenuto commesso dal 2005 al marzo 2010, per il forte iato temporale tra i due delitti, e da ciò ha dedotto la mancanza di prova dell’unicità di disegno criminoso tra i vari reati-fine di tali delitti associativi, non essendovi prova di u programmazione unitaria tra quelli commessi sino al 2001 e quelli commessi tra il 2005 e il 2010. Anche i delitti di ricettazione e porto illecito di arm commessi il 26/07/2010, devono essere ritenuti non legati dalla continuazione con il precedente reato associativo, perché commessi al di fuori del periodo di permanenza di questo, e temporalmente troppo distanti da altri delitti in materia di armi, commessi tra il 2006 e il 2007.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
Egli è stato condanNOME, con la prima sentenza, quale partecipe del RAGIONE_SOCIALE dal 1999, e secondo le indagini tale partecipazione è rimasta ininterrotta nel tempo, anche durante i periodi di detenzione; inoltre il ricorrente, dapprima indicato come mero partecipe, è stato in seguito ritenuto un promotore e organizzatore, essendo tale RAGIONE_SOCIALE rimasto operativo sino al 2010. Addirittura, secondo quanto risulta da indagini successive, numerosi collaboratori di giustizia lo ritengono associato senza soluzione di continuità sino al 2018, con un ruolo direttivo. Lo iato temporale tra la prima e la seconda condanna, quindi, è irrilevante, ed anche lo stato di detenzione non ha interrotto la consumazione del reato associativo, stante la sua natura di reato permanente. La diversa composizione del RAGIONE_SOCIALE e il diverso ruolo del ricorrente, l’estensione delle attività del RAGIONE_SOCIALE ad altra tipologia di reati, l’ampliamento dell’ambito territoriale d operatività, non sono rilevanti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, solo la cessazione dell’associazione o il recesso volontario determinano la cessazione del delitto associativo, che è permanente e ontologicamente unico. Egli è stato condanNOME per due segmenti della sua partecipazione, ma la prosecuzione della
consumazione del reato associativo può essere valutata come presupposto del vincolo della continuazione tra tali due segmenti, perché non risulta che la seconda condotta partecipativa sia frutto di un nuovo pactum sceleris o di una diversa programmazione criminosa. Tutti i reati, quindi, sono stati commessi in esecuzione del programma delittuoso originario, in quanto ricompresi tra le attività criminali di interesse per il RAGIONE_SOCIALE di appartenenza’ compresa l’ultima condanna per ricettazione e porto di arma.
3. Il Procuratore generale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Il ricorrente ha depositato una !memoria di replica alla requisitoria, sottolineando di avere in realtà richiesto la continuazione soprattutto tra i reati associativi, per i quali egli è stato condanNOME; dai documenti allegati al ricorso risulta, infatti, che egli è stato sempre intraneo al RAGIONE_SOCIALE, anche durante il periodo trascorso in detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
1.1. L’ordinanza impugnata è motivata in modo approfondito e non illogico, e risulta avere valutato tutti gli argomenti prospettati dal ricorrente, ed avere esamiNOME le varie sentenze depositate. La sua conclusione, che non sia dimostrata, in particolare, la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i reati commessi sino al 2001 e quelli commessi dal 2005 al 2010, è fondata sugli elementi tratti dai provvedimenti in questione, costituiti da sentenze definitive il cui contenuto e le cui valutazioni non possono essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice dell’esecuzione.
E’ stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte che «Il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato impedisce al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati in continuazione con quello per il quale i giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in ri1:erimento al reato associativo» (Sez. 1, n.17881 del 14/02/2017, Rv. 271401). In applicazione di tale principio, inoltre, la Corte ha precisato che l’efficacia preclusiva del giudicato sull’esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi. Il ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, ma continua ad opporre, agli accertamenti dei giudici della
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cognizione, altre valutazioni provenienti da fonti non aventi la medesima efficacia di accertamento giudiziario definitivo.
1.2. Quanto all’impugnazione del rigetto della richiesta di ritenere uniti in continuazione con i delitti di cui alle precedenti condanne i reati di porto e ricettazione di arma commessi il 26/07/2010, il ricorso non contrasta efficacemente la motivazione dell’ordinanza, che ha evidenziato la distanza temporale tra tali reati e il periodo di sussistenza dei reati associativi, limitato a marzo 2010, e tra tali reati ed altri in tema di armi, risalenti al 2006 e 2007.
Il ricorrente sostiene che tutti i reati sono collegati alla sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, ma la sua affermazione, che le indagini avrebbero provato che tale appartenenza si è protratta ininterrottamente dal 1999 al 2010 o addirittura sino al 2018, è priva di validi supporti e non è idonea per sovvertire la valutazione del giudice dell’esecuzione, stante il diverso accertamento contenuto nell’ultima sentenza, che limita tale appartenenza alla data indicata, e stante la mancanza di elementi che impongano di collegare anche gli ultimi reati ad una presunta prosecuzione della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE originario. Deve ribadirsi, sul punto, che «In tema di esecuzione, incombe sul condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzioNOMErio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere » (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451). Il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso, nonostante la forte distanza temporale tra i vari delitti, né elementi da cui desumere che anche quest’ultimo reato sia collegato al reato associativo, nonostante l’accertamento giudiziario della già intervenuta cessazione della sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente