La Continuazione tra Reati: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’istituto della continuazione tra reati, disciplinato dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta una cruciale opportunità per chi ha subito più condanne. Esso permette di unificare le pene sotto un unico disegno criminoso, portando spesso a un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i limiti invalicabili del ricorso in sede di legittimità, soprattutto quando la contestazione riguarda la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato con diverse sentenze, presentava un’istanza al Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati. L’obiettivo era dimostrare che i diversi illeciti commessi erano in realtà parte di un unico progetto criminoso concepito in origine. A sostegno della sua tesi, il ricorrente evidenziava presunti elementi comuni, come l’omogeneità delle violazioni, la vicinanza temporale tra i fatti e le modalità esecutive simili.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta. Secondo il giudice dell’esecuzione, gli elementi presentati non erano sufficienti a provare l’esistenza di un’unica programmazione. Al contrario, emergeva una eterogeneità nelle condotte e una distanza temporale tale da farle apparire come episodi estemporanei e non legati da un filo comune. Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
I Limiti della Cassazione sulla Continuazione tra Reati
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile, fornendo chiarimenti fondamentali sul proprio ruolo. Il motivo principale del rigetto risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma proponeva una lettura alternativa degli elementi fattuali (prossimità temporale, modalità dei reati) già valutati dal giudice dell’esecuzione. Questo tipo di doglianza, secondo la Corte, si configura come un “mero dissenso” rispetto alla decisione di merito e, come tale, eccede i poteri della Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato che il controllo sulla motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridiche, all’assenza di manifesta illogicità e alla coerenza delle argomentazioni. Non è consentito, invece, un potere di revisione degli elementi materiali e fattuali.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio importante: l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può basarsi sul dubbio. Il principio del “favor rei” (il dubbio giova all’imputato) non si applica in questa fase, poiché il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato. È onere di chi la richiede fornire prove concrete di un’originaria e unitaria progettazione dei comportamenti criminosi, non bastando la mera possibilità che ciò sia avvenuto.
Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando l’eterogeneità e l’estemporaneità delle condotte, elementi che contraddicono l’idea di un piano preordinato. Di fronte a una motivazione logicamente coerente e priva di vizi evidenti, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare inammissibile il ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un caposaldo del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende chiedere la continuazione tra reati deve concentrare i propri sforzi nel fornire al giudice dell’esecuzione tutti gli elementi concreti e univoci che dimostrino l’esistenza di un unico disegno criminoso. Appellarsi alla Cassazione sperando in una nuova e diversa valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento. La decisione insegna che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione può avere successo solo se si dimostra un’illogicità manifesta o una contraddizione palese nel ragionamento del giudice, non se ci si limita a proporre una propria, differente, ricostruzione della vicenda.
Quando si può chiedere il riconoscimento della continuazione tra reati?
Si può chiedere dopo che le sentenze di condanna sono diventate definitive. L’istanza va presentata al giudice dell’esecuzione, il quale valuta se i diversi reati sono stati commessi in attuazione di un medesimo disegno criminoso.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma chiedeva una nuova valutazione dei fatti (come la prossimità temporale o la somiglianza delle condotte), compito che spetta esclusivamente al giudice di merito. Il ricorso si limitava a un mero dissenso con l’analisi già svolta dal Tribunale.
Il principio del ‘favor rei’ (dubbio a favore dell’imputato) si applica all’accertamento della continuazione?
No. L’ordinanza chiarisce che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere basato sul dubbio in ossequio al principio del ‘favor rei’, in quanto il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza di una sentenza passata in giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39703 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
( Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 22/W2025, con la quale il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di NOME COGNOME, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso quali l’omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione;
che non si ravvisa nell’ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati;
che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione, il quale ha sottolineato l’eterogeneità delle condotte, l’estemporaneità di esse e la rilevanza distanza temporale;
che non si segnala alcun concreto elemento non valutato che possa considerarsi univoco indizio di preordinazione;
che doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliercrestensore GLYPH
Il Pr