Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20147 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Decidendo quale giudice dell’esecuzione del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sez. 1, n. 39862 del 28 aprile 2023 aveva annullato precedente ordinanza che aveva riconosciuto a COGNOME NOME il beneficio della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il Tribunale di Pavia, con l’ordinanza in data 8 novembre 2023, ha dichiarato il vincolo della continuazione fra i reati giudicati: I. con la sentenza della Co di appello di Milano, irrevocabile ‘8 gennaio 2019; II. con la sentenza della Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 13 dicembre 2017; III. con la sentenza del Tribunale di Pavia, irrevocabile il 20 settembre 2019 – tutte pronunciate nei confronti di COGNOME NOME -, e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni 14, mesi 6, giorni 10 di reclusione ed Euro 3.150,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME il suo difensore e denuncia con un solo motivo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione; deduce che il giudice dell’esecuzione del rinvio avrebbe errato:
nel considerare più grave il delitto di cui al capo e) della sentenza della Corte di appello di Milano, irrevocabile 1’8 gennaio 2019, perché ritenuta, la relativa individuazione come tale, coperta da giudicato, posto che il giudice rescindente aveva, invece, demandato al giudice del rinvio anche l’individuazione del reato più grave, che, quindi, non poteva essere quello di cui al capo e) della sentenza della Corte di appello di Milano, irrevocabile 1’8 gennaio 2019, essendo stata irrogata per esso una pena illegale, dal momento che non si era tenuto conto del criterio mitigatore di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen.;
nell’omettere qualsiasi vaglio circa la sussistenza della recidiva, ritenuta a carico de condannato con la sentenza della Corte di appello di Milano, irrevocabile 1’8 gennaio 2019, posto che della stessa non sarebbero stati integrati i presupposti, dal momento che le sentenze che avevano dato luogo ai precedenti penali valorizzati ai fini del riconoscimento della detta aggravante, in quanto unificate da continuazione, costituivano un solo antecedente prossimo non in concreto sufficiente per consentire di esprimere un giudizio di più intensa capacità a delinquere del ricorrente o di sua maggiore pericolosità sociale;
nel determinare l’aumento per la continuazione per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Pavia, irrevocabile il 20 settembre 2019, in anni 2 e mesi 2 di reclusione, tanto comportando una reformatio in peius rispetto al precedente e definitivo provvedimento ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (quello di cui all’ordinanza del Tribunale di Pavia del 16 marzo 2021), che aveva determinato l’aumento in continuazione per la medesima sentenza in anni 1, mesi 9 e giorni 15 di reclusione;
nel determinare l’aumento per la continuazione per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 13 dicembre 2017, in anni 2 e mesi 3 di reclusione, sulla base del rilievo di maggiore gravità di essi rispetto a quelli di cui a sentenza del Tribunale di Pavia, dal momento che si trattava di reati di pari gravità che avrebbero meritato parità di trattamento sul piano dell’entità dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione.
Con requisitoria in data 15 febbraio 2024, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In ossequio al dictum della sentenza rescindente, che l’aveva onerato di procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra i reati ascritti a COGNOME NOME – separatamente giudicati con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen. -, dapprima, scorporando tutti i reati che il giudice del cognizione aveva già riunito in continuazione, e, poi, una volta individuato quello più grave – già indicato in quello di cui all’art. 628 cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appe di Milano, irrevocabile in data 8 gennaio 2019, per il quale era stata inflitta la pena p grave -, operando autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti i continuazione, tenendo conto degli aumenti come per ciascuno determinati dal giudice della cognizione, il Tribunale di Pavia, individuato il reato più grave in quello di rapi consumata pluriaggravata di cui al capo e) della sentenza della Corte d’appello di Milano, irrevocabile ‘8 gennaio 2019, in quanto reato per il quale era stata inflitta la pena più grav (anni 9 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa), ha calcolato gli ulteriori aumenti di pena per i reati-satellite (quello di tentata rapina di cui alla sentenza della Corte appello di Milano, irrevocabile ‘8 gennaio 2019; quelli di rapina consumata pluriaggravata, di ricettazione e di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere di cui alla sente della Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 13 dicembre 2017; quelli di rapin consumata e di ricettazione di cui alla sentenza del Tribunale di Pavia, irrevocabile il 20 settembre 2019) in modo distinto, dando puntualmente conto dei criteri utilizzati per compiere le scelte dosimetriche.
Ciò posto, tutte le censure di ricorso sono manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
2.1. Quella che pone in discussione la correttezza del calcolo della pena irrogata per il delitto individuato come più grave e, in relazione ad esso, il riconoscimento della recidiva si pone in contrasto con il pacifico principio diritto secondo cui l’incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 251682; Sez. 1, n. 595 del 13/05/1966, Rv. 102235).
2.2. Quella con la quale ci si duole dell’entità degli aumenti di pena applicati per i reat satellite giudicati con la sentenza del Tribunale di Pavia, irrevocabile il 20 settembre 2019, perché ritenuti sfavorevoli rispetto a quelli calcolati dallo stesso Tribunale di Pavia co ordinanza emessa in funzione di giudice dell’esecuzione in data 16 marzo 2021 – di cui all’allegato 3 n. 7 del ricorso per cassazione – non tiene conto del principio di diritto second cui l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Rv. 196893), di modo che il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, non poteva discostarsi da quanto impostogli dalla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 39862 del 28 aprile 2023: ossia, di scorporare tutti i reati già posti in continuazione dal giudice della cognizione e di operare autonomi aumenti per la continuazione in relazione a ciascuno di essi senza superare l’entità dell’aumento stabilito dal giudice della cognizione, come del resto stabilito dal diritto vivente (Sez. U, 6296 del 24/11/2016, dep.2017, Nocerino, Rv. 268735).
2.3. Quella con la quale si contesta la scelta del giudice dell’esecuzione di non equiparare l’aumento di pena complessivamente applicato per i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 13 dicembre 2017, all’aumento di pena complessivamente applicato per i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Pavia, irrevocabile il 20 settembre 2019, pretende di sovvertire l’esito delle valutazioni in fat compiute dal giudice medesimo, che, invece, ha mostrato, tramite le argomentazioni rassegnate nel provvedimento impugnato con riguardo alle scelte dosimetriche compiute in riferimento a ciascuno dei reati giudicati dalle due sentenze menzionate, di avere
esercitato il potere discrezionale assegnatogli secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 19/03/2024.