Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22623 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22623 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di URBINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con: A) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Urbino in data 17 ottobre 2017, irrevocabile in data 18 Febbraio 2020; B) tre sentenze incluse nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 4 ottobre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (B.1. sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 5 maggio 2016, irrevocabile in data 25 maggio 2016; B.2. sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì in data 21 settembre 2016, irrevocabile in data 16 ottobre 2018; B.3. sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 3 aprile 2019, irrevocabile in data 27 aprile 2019).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione perché il giudice dell’esecuzione ha escluso l’esistenza della unicità del disegno criminoso sulla base della erronea circostanza che il condannato sarebbe stato tratto in arresto in un primo momento e avrebbe in seguito commesso altri reati, mentre l’arresto che è stato effettuato in occasione dell’ultimo episodio di tentata rapina del 6 novembre 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.1. Si è, del resto, chiarito che «l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 276387; in precedenza Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843).
La Corte ha precisato che l’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale.
Occorre chiarire che il ricorso, nel sostenere la unicità del medesimo disegno criminoso e nel contestare l’assunto del giudice dell’esecuzione circa l’operato arresto, individua i seguenti episodi:
24 aprile 2015, rapina commessa in Cesena; fatti giudicati con la sentenza B. 2 – (provvedimento n. 2 del certificato penale);
15 maggio 2015 rapina ed altri reati commessi in Vallefoglia; fatti giudicati con la sentenza A – (provvedimento n. 3, del certificato penale);
4 settembre 2015 rapina commessa in Levate INDIRIZZOBGINDIRIZZO; fatti giudicati con la sentenza B.3 – (provvedimento n. 4 del certificato penale)
28 settembre 2015 rapina e altri reati commessi in Brembate (BG); fatti giudicati con la sentenza B.3 – (provvedimento n. 4 del certificato penale)
5 ottobre 2015, rapina e altri reati commessi in Bergamo; fatti giudicati con la sentenza B.3 – (provvedimento n. 4 del certificato penale);
23 ottobre 2015, tentata rapina commessa in Paladina (INDIRIZZO); fatti giudicati con la sentenza B.3 – (provvedimento n. 4 del certificato penale);
6 novembre 2015, tentata rapina commessa in Urgnano (INDIRIZZO); fatti giudicati con la sentenza B.1 – (provvedimento n. 1 del certificato penale), già unificati in cognizione con i fatti giudicati con la sentenza B.3.
Il ricorso predica in relazione a tali reati, come già aveva fatto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
Tanto premesso, la critica sviluppata dal ricorso è fondata.
4.1. L’argomentazione sviluppata dal giudice dell’esecuzione si fonda, al di là del richiamo di condivisi insegnamenti giurisprudenziali, su alcuni dati che sono riportati in modo errato ovvero sulla sottovalutazione di alcuni elementi di fatto.
Effettivamente, come sottolinea il ricorso, gli episodi commessi tra il 4 settembre 2015 e il 6 novembre 2015 in provincia di Bergamo sono già stati unificati in sede di cognizione. Si tratta di una circostanza che deve essere tenuta in considerazione da parte del giudice dell’esecuzione nella valutazione dell’istanza di unificazione dei restanti reati.
D’altra parte, il provvedimento impugnato non contiene una specifica motivazione sulla rapina del 24 aprile 2015 commessa in Cesena e su quella del 15 maggio 2015 consumata in provincia di Urbino, nonché tra queste e gli altri reati già unificati in sede di cognizione.
Il giudice dell’esecuzione, infine, pone l’accento sull’avvenuto arresto del condannato, datandolo in occasione del primo episodio, mentre esso effettivamente risale all’ultimo episodio del 6 novembre 2015; l’erronea affermazione del giudice dell’esecuzione ha influito sulla valutazione dell’istanza del condannato poiché ha erroneamente fatto leva su tale arresto per escludere la possibilità di unificare i reati, poiché l’arresto è di regola idoneo a interrompere la preordinazione criminosa.
L’ordinanza va dunque annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione che, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, procederà a nuovo giudizio, sanando i vizi motivazionali sopra evidenziati.
Il giudice dell’esecuzione giudicherà in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino, in diversa persona fisica.
Così deciso il 30 aprile 2024.
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