Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13113 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, alias NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’08/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinan impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, adito in qu di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di NOME (alias NOME) intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., limitatamente ai reati di cui alle sentenze indicate ai 1), 2), 4) e 5) del provvedimento (l’associazione per delinquere, sorta a 2012, e i reati-fine posteriormente consumati).
Il medesimo giudice riteneva estranei all’unitario disegno criminoso i r consumati antecedentemente alla nascita dell’associazione (di cui alle sente indicate ai punti 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del provvedimento).
Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore fiducia, deducendo – mediante unico motivo – vizio della motivazione.
Arbitraria sarebbe l’esclusione dall’ambito della riconosciuta continuazi del reato di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Monza del 7 luglio (indicata al punto 3 del provvedimento), trattandosi di reato consuma nell’aprile 2016 (e non nel 2009, come erroneamente riportato), esso ste riconducibile all’operatività dell’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, perché coglie un’incongruenza logica dell’ordinan impugnata, legata a un banale travisamento di un elemento di fatto.
Vero è infatti che il reato di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribun Monza del 7 luglio 2016 (possesso e fabbricazione di documenti di identificazio falsi, art. 497-bis cod. pen.) risulta commesso il 7 aprile 2016, e n nell’anno 2009, come erroneamente presupposto dal giudice dell’esecuzione.
Secondo il metro di giudizio accolto nell’ordinanza da lui emessa, tale r è dunque suscettibile di essere valutato ai fini della continuazione.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per rinnovato giudizio al G.i.p. del Tribunale di Milano in diversa persona fisica (Corte cos 183 del 2013).
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al diniego della continuazion per il reato giudicato dalla sentenza del Giudice per le indagini prelimina Tribunale di Monza del 7 luglio 2016 con rinvio per nuovo giudizio sul punto Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso il 07/12/2023