Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale la Corte di appello di Milano, in conferma della sentenza pronunciata dal primo g lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e di euro 13.000 di multa per i re agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, d. P.R. 309/1990, da porre un aumento ai sensi 81 cod. pen. alla pena di anni di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 27.000,00 per i reati giudicati con la sentenza n. 4571 del 2019 pronunciata dal Gip di Como il 23/ avvinti con quelli contestati nell’odierno procedimento dal vincolo della contin condannandolo complessivamente alla pena di ani quattro e mesi otto di reclusione e 2 euro di multa.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, GLYPH violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità e, con il secondo motivo, violazione di legge in trattamento sanzionatorio, in relazione all’aumento di pena applicato per la continuazio reati in precedenza giudicati con la sentenza n. 4571 del 2019 pronunciata dal Gip di ritenuto eccessivo rispetto all’effettivo disvalore della vicenda e alle finalità rieduca
Le censure in ordine alla responsabilità non sono state dedotte in appello. d’appello riguardavano, infatti, esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Le doglia pertanto inammissibili, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondat difetto di specificità, non avendo il ricorrente formulato alcuno specifico vizio ctella sanzionatoria e, specificatamente, in ordine all’applicazione dell’istituto della contin i reati in precedenza giudicati da altro giudice del medesimo Tribunale, ritenuti dal giud a quo come più gravi.
Il giudice a quo, infatti, pur ritenuta la continuazione con i reati giudicati co sentenza del Gìp del medesimo Tribunale (reati che sono stati ritenuti più gravi di q giudicati), invece di operare solo l’aumento ex art. 81 cpv cod. peri, per i reati in co ha erroneamente individuato il reato di cui al capo di imputazione sub 3) come quello p (per il quale ha determinato la pena in anni uno e mesi due di reclusione) ed applicato per tutti i restanti reati contestati nei capi di imputazione sub 1, 2, 4, 5, 6, e 7 reclusione e euro 5700 di multa, giungendo alla pena finale di anni due di reclusione 13.000 di multa.
Il giudice, in tal modo, ha, di fatto, contraddetto la statuizione relativa alla del vincolo della continuazione con i reati giudicati con la sentenza n. 4571 del 201 più gravi.
Trattasi tuttavia di violazione che non determina l’applicazione di una pena i sicché, in assenza di un motivo di ricorso che – come nel caso in disamina – eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d’ufficio l’error n. 10208 del 16/02/2024 Ud. (dep. 11/03/2024) Rv. 286093).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Presidente ,
Il Consigliere estensore